Oggi all'esame dell'Aula della Camera il testo recante Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. Il provvedimento detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.
Fin dall'articolo 1 l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, viene definita una malattia progressiva e recidivante. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, all'articolo 2 si spiega che i soggetti affetti da obesità devono poter usufruire delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità, all'articolo 3 viene autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Queste risorse sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:
a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;
b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;
c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;
d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;
f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;
g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;
h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;
i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.
Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
All'articolo 4 viene istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO). L'OSO, composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il Ministero della salute, secondo l'articolo 5, individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Infine, all'articolo 6, si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo finalizzato proprio agli interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità previsto dalla legge di Bilancio 2025.