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Ddl prestazioni sanitarie. Tutto fermo in commissione Bilancio. Dubbi su coperture e assenza di pareri del governo e relazioni tecniche per diversi emendamenti
Il testo sarebbe dovuto approdare in aula due settimane fa eppure, a ieri, mancavano ancora diversi pareri del Governo e relazioni tecniche sugli emendamenti presentati. Ma non solo. Permangono ancora dubbi sulle coperture economiche individuate da alcune proposte di modifica. Il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha rappresentato che alcune delle proposte sono ancora in istruttoria e si è riservato di fornire il quadro completo delle risposte in una prossima seduta.
27 MAR -

Incredibilmente è ancora fermo l'esame del ddl prestazioni sanitarie in commissione Bilancio al Senato. Il testo sarebbe dovuto approdare in aula due settimane fa eppure, a ieri, mancavano ancora diversi pareri del Governo e relazioni tecniche sugli emendamenti presentati. Ma non solo. Permangono ancora dubbi sulle coperture economiche individuate da alcune proposte di modifica.

Ad illustrare la situazione è stato il relatore Guido Liris (FdI). Riguardo all'articolo 1, ha spiegato che l'emendamento 1.32 (testo 2) sull'adeguamento del trattamento economico complessivo dei direttori generali delle Asl comporta maggiori oneri, non quantificati e non coperti. Segnalato inoltre che la locuzione "nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili" non appare conforme alle regole di contabilità, in quanto non è compatibile con oneri di natura obbligatoria quali le spese di personale. E ancora, questo emendamento "reca una copertura a carico del bilancio regionale, mentre dovrebbe essere corredata di una copertura conforme a quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità".

Sarà necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.100 (testo 2) sul reclutamento di personale per il Ministero della Salute. In relazione alla clausola di copertura, trattandosi di spese per assunzioni di personale, l'onere dovrebbe essere configurato come previsione di spesa, "valutato in", e non come autorizzazione di spesa "pari a". Liris osserva inoltre che la stima dell'onere deve essere effettuata con una proiezione almeno decennale, come previsto dalla legge di contabilità per gli oneri relativi al personale, mentre l'emendamento propone un onere costante a decorrere dal 2026. Rappresenta inoltre che le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, richiamate al comma 3, sono destinate ad assunzioni nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre l'emendamento in esame prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero della salute, anche in deroga al citato articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001. Rileva pertanto che il richiamo a tali risorse non è conforme alle norme di contabilità e andrebbe riformulato in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa.

L'emendamento 2.0.200, che dispone l'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa "2200 spese per il sistema informativo sanitario" del Ministero della salute, reca una copertura a bilancio che non appare conforme alle norme di contabilità.

Occorrerà ancora valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.100, che comporta la non applicazione delle incompatibilità agli esercenti le professioni sanitarie, nonché la verifica del rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, e monitoraggio del Ministero della salute delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 4.0.4.

Manca una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.12 (testo 2), in materia di diritto del personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Servizio sanitario nazionale, di essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, su richiesta dell'interessato.

Occorre verificare gli effetti in termini previdenziali e contributivi degli emendamenti di analogo tenore 6.9 e 6.10, al fine di valutarne gli effetti finanziari; e acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.100 (testo 2), in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie.

E ancora, si dovranno verificare gli effetti finanziari in merito alla proposta emendativa 7.0.1 (testo 5), in materia di accreditamento istituzionale e stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, che dispone tra l'altro, alla lettera c) del comma 3, che, in sede di rinnovo degli accordi contrattuali, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non si può prevedere l'applicazione di sconti sulle tariffe delle prestazioni da erogare, nonché garanzia di continuità assistenziale e di premialità.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 8, in merito agli emendamenti di analogo tenore 8.0.3 (testo 2) e 8.0.4, in materia di prestazioni di base di telemedicina, quali la televisita, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate, al comma 3, a copertura degli oneri. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari derivanti dal comma 4.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.0.6, con il quale si prevede che le visite per la certificazione di malattia e le visite del medico certificatore finalizzate a verificare lo stato di malattia di un lavoratore che si assenta dal proprio impiego, possono essere svolte dai medici certificatori, anche attraverso strumenti di telemedicina.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 12, si dovranno valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.6 (testo 2), in materia di approvvigionamento dei farmaci orfani.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 13, con riferimento alla proposta emendativa 13.0.100 (testo 2), in materia di trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, dei dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute e dell'equiparazione, ai fini pensionistici, di tali dirigenti ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica.

Per quanto concerne l'emendamento 13.0.200, che istituisce l'Osservatorio nazionale permanente sull'epilessia, occorre acquisire dal Governo assicurazione che il Ministero della salute potrà provvedere agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento 13.0.400 (testo 2) modifica la disciplina sul riparto degli oneri finanziari tra enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti territoriali per le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. La novella prevede che siano a carico del fondo sanitario nazionale le sole attività di rilievo sanitario, con esclusione delle attività socio-assistenziali ad esse connesse. L'emendamento prevede altresì che la novella si applichi anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari sui bilanci di tali enti, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica.

Occorre acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in relazione all'emendamento 13.0.500 (testo 2), in materia di approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto, e sull'emendamento 13.0.600 (testo 2), in materia di presidi sanitari di prossimità.

Con riferimento all'emendamento 13.0.4 (testo 2), in materia di fondi sanitari integrativi, nonché enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica.

È stato accantonato, su richiesta del Governo, l'emendamento 13.0.10 (testo 2), in materia di trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio, su cui non vi sono osservazioni da formulare.

Occorre acquisire dal Governo elementi informativi al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.0.12, in materia di contrasto della pubblicità sanitaria ingannevole, sia con riferimento alla riassegnazione di eventuali entrate da sanzioni all'Agcom, sia al fine di valutare se l'Agcom sarà in grado di svolgere le funzioni ad essa attribuite dall'emendamento in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha rappresentato che alcune delle proposte emendative sono ancora in istruttoria e si è riservato, quindi, di fornire il quadro completo delle risposte in una prossima seduta.

27 marzo 2025
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