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Coronavirus. Nuove misure di contenimento e indicazioni per le pubbliche amministrazioni
Con il Dpcm del 25 febbraio 2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento tra cui alcune relative agli eventi e competizioni sportive, viaggi di istruzione, riammissione nelle scuole per assenze dovute a malattia, sospensione esami. La Direttiva n. 1/2020i l Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito i seguenti primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale alle PA. Con nota del 25 febbraio il Ministero della Salute ha fornito precisazioni sulla gestione dei casi sospetti e confermati. 
28 FEB - Si segnalano le nuove misure di contenimento adottate dal Governo e le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riguardano anche le pubbliche amministrazioni, nonché gli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero della Salute sulla gestione dell’emergenza.
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020
Con DPCM 25 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.2.2020, sono state adottate ulteriori misure di contenimento (con efficacia dal 25 febbraio u.s. al 1° marzo p.v.) - tra cui alcune relative agli eventi e competizioni sportive, viaggi di istruzione, riammissione nelle scuole per assenze dovute a malattia, sospensione esami e riduzione orario apertura uffici giudiziari ricompresi nei distretti interessati – ed è stata disposta l’applicazione della disciplina sul lavoro agile, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato.
 
Per quanto riguarda il lavoro agile, si evidenzia che le pubbliche amministrazioni (e quindi anche gli Ordini), sulla base di quanto previsto dall’art. 14 della Legge 124/2015, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tale modalità. Sul punto la presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito specifiche indicazioni nella direttiva n. 1/2020 prevedendo un potenziamento del ricorso a tale modalità (vedi infra).

Direttiva n. 1/2020 – Presidenza Consiglio dei Ministri 
Con Direttiva n. 1/2020, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito i seguenti primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale alle P.A. situate al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. 6/2020 (ossia al di fuori dei Comuni già interessati dal contagio per i quali sono state previste specifiche misure- cfr circolare federale 11985).

Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa - Le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui sono ricompresi gli Ordini) nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - Al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le P.A. privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Come sopra evidenziato, le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

Obblighi informativi dei lavoratori – I dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree individuate dal D.L. 6/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione - Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, è opportuna l’adozione di apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.

Ulteriori misure di prevenzione e informazione - Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, la direttiva raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le P.A. provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le P.A. espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.
La Direttiva, infine, detta altresì disposizioni in materia di missioni e di procedure concorsuali.
 
Nota Ministero della Salute 25.2.2020 – richiamo in ordine a indicazioni fornite con circolare 5443)
Con nota del 25 febbraio u.s., il Ministero della Salute, con riferimento alle indicazioni contenute nella circolare 5443, ha fornito alcune precisazioni sulla gestione dei casi sospetti e confermati. In sintesi, il Dicastero ha chiarito che:
- l'esecuzione dei tamponi è riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) e SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19;
- in assenza di sintomi il test non appare sostenuto da un razionale scientifico, in quanto non fornisce una informazione indicativa ai fini clinici in coerenza con la definizione di "caso";
- la procedura prevista per la definitiva conferma del caso è affidata all'Istituto Superiore di Sanità, pertanto, un caso non può definirsi confermato senza la suddetta validazione del laboratorio ISS.
28 febbraio 2020
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