Dal 12 aprile 2025 è in vigore il D.L. 48/2025, che ha introdotto, all’art. 1, comma 3 bis, della L. 242/2016, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.
Per tali attività, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo VIII del DPR 309/1990, cioè il Testo Unico sugli stupefacenti. Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione attualmente definiti con decreto del Ministro della salute 4 novembre 2019.
La finalità del provvedimento normativo è quella di evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico, l’insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato non sono, pertanto, più vendibili i prodotti a base di infiorescenze di canapa, mentre il divieto non si estende ai semi e ai derivati della canapa alimentare (olio, farine, proteine), nonché ai prodotti destinati alla cosmesi.
Da una prima lettura delle nuove disposizioni in combinato disposto con il quadro normativo vigente si evince che:
1. nulla è modificato per quanto attiene alla cannabis ad uso medico (sia in forma di infiorescenze che di estratto titolato contenente THC e CBD a differenti percentuali di titolazione ovvero diverso rapporto tra gli attivi) acquistata con buono-acquisto e caricata sul Registro entrata-uscita stupefacenti;
2. il CBD sintetico continua ad essere utilizzabile nell’allestimento di preparazioni galeniche secondo la normativa di riferimento.
Con riferimento al CBD estrattivo, il TAR Lazio – sez. Terza Quater, con la sentenza n. 7509 pubblicata il 16 aprile 2025, ha respinto il ricorso avverso il Decreto del Ministero della salute del 27 giugno 2024, che inseriva nella Tabella dei medicinali, sezione B, le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis, la cui efficacia, come si ricorderà, era stata sospesa in via cautelare.
Con la definizione processuale del contenzioso, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del provvedimento ministeriale e, pertanto, la
predetta sostanza è ora inserita nella Tabella dei medicinali, sezione B. La Fofi raccomanda, dunque, a tutti i farmacisti di provvedere al caricamento della stessa nel Registro entrata-uscita stupefacenti.