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Convenzione farmacie. Federfarma risponde alle critiche: “Sorprendenti e ingiustificate, nessuna attività di diagnosi è riservata al farmacista”
Il sindacato dei titolari di farmacia replica alle criticità evidenziate sul nuovo accordo e in special modo sui test: “Evidentemente frutto di un malinteso o di una lettura non integrale delle previsioni della nuova Convenzione che non fa altro che dettagliare una disciplina già esistente”
07 MAR -

L’Accordo Collettivo Nazionale (meglio conosciuto come “Convenzione Farmaceutica”), approvato ieri dalla Conferenza Stato-Regioni, dà piena attuazione alla farmacia dei servizi, con regole chiare ed uniformi, rafforzando l’assistenza sanitaria di prossimità, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute degli anziani, dei malati cronici e delle persone fragili.

Per i cittadini, la Convenzione ha un ruolo cruciale perché assicura un accesso facile ed equo ai farmaci prescritti dal Servizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio nazionale, comprese le aree rurali o periferiche; garantisce la continuità terapeutica, grazie al supporto professionale del farmacista che verifica aderenza e corretto utilizzo delle terapie; offre assistenza di prossimità prevedendo e disciplinando l’erogazione di servizi in telemedicina, di test con prelievo di sangue capillare, la somministrazione di vaccini, le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e le attività di partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria.

FEDERFARMA riscontra, quindi, con sorpresa i comunicati stampa ANAAO-ASSOMED, FNOB, FEDERLAB, FISMELAB e AMCLI per le considerazioni contenute, evidentemente frutto di un malinteso o di una lettura non integrale delle previsioni della nuova Convenzione.

Occorre, anzitutto, ribadire che nessuna attività di diagnosi è riservata al farmacista, né allo stesso viene assegnata dalla Convenzione farmaceutica. Essa ha, invece, lo scopo di regolamentare puntualmente le attività del farmacista stabilite dalle disposizioni normative e dagli orientamenti ministeriali che regolano la materia.

In particolare, il primo atto normativo che regola l’esecuzione delle analisi in farmacia è costituito dal decreto del Ministero della salute del 16 dicembre 2010, in base al quale il farmacista deve possedere le conoscenze necessarie per l’esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all’utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale.

In base al decreto del 2010, inoltre, il farmacista risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, e della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nell’installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Le ulteriori previsioni normative introdotte dalle Leggi di Bilancio 2020 e 2021 – che hanno modificato il decreto-legislativo 153/2009 – nell’assegnare al farmacista prima l’esecuzione dei test mediante prelievo del sangue capillare e poi le somministrazioni di vaccini e di tutti i test che prevedono il prelievo di campione salivare, nasale e orofaringeo - hanno oltrepassato il concetto di autoanalisi, assegnando al farmacista un nuovo ruolo di dispensatore di test ad uso professionale.

In tale prospettiva è quindi intervenuto il parere del Ministero della salute del 2022 che ha ribadito pienamente che il farmacista può utilizzare i test ad uso professionale, i c.d. near patient testing (NPT) e point of care testing (POCT), quali quelli oggi somministrati in farmacia.

L’entrata in vigore della Convenzione farmaceutica non fa altro che dettagliare una disciplina già esistente:

- disponendo che il farmacista utilizzi test conformi alla normativa di riferimento ovvero aventi le caratteristiche minime di sensibilità e specificità qualora queste siano definite dal Ministero della salute e/o dalle altre Autorità competenti, ivi compresi i test ad uso professionale classificati come cosa che, come detto, già avveniva prima del varo della Convenzione Farmaceutica;

- ribadendo che la somministrazione del test avvenga nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso e delle istruzioni fornite dal produttore per la raccolta e la manipolazione del campione;

- introducendo l’obbligo di consegna del risultato o attestato scritto all’assistito, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia: previsione, questa, particolarmente attesa dalla collettività e che rappresenta, senza dubbio alcuno, una assunzione di responsabilità da parte del farmacista nel suo ruolo di professionista sanitario.

Come si può quindi facilmente evincere dalle disposizioni sopra riassunte, le misure da ultimo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni non si pongono affatto in contraddizione con la normativa di settore, ed anzi hanno il merito di specificare e dettagliare le fasi procedurali dell’esecuzione dei test e i requisiti logistici da osservare per eseguire le prestazioni, a tutto vantaggio, quindi, della tutela della salute del cittadino.

Nella speranza di aver fugato qualsiasi interrogativo e timore (auspicando che timori e interrogativi non rispondano esclusivamente a sterili battaglie di retroguardia, tutte orientate alla conservazione di posizioni di privilegio), non può che essere ribadito il particolare favore con cui le farmacie hanno accolto la definitiva approvazione della Convenzione farmaceutica.

Federfarma rinnova i doverosi ringraziamenti al Governo Meloni, in particolare al ministro della Salute Orazio Schillaci e al Sottosegretario Marcello Gemmato, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga e al Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità Marco Alparone, che, evidentemente, hanno creduto e credono nel ruolo delle farmacie quali presidi sanitari di prossimità, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, che operano a vantaggio della collettività.

07 marzo 2025
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