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Farmacia dei servizi. Federfarma: ordinanza Tar Sicilia riguarda solo locali esterni alle farmacie
“L’effetto della pronuncia del TAR Sicilia - ribadisce Federfarma - è quindi facilmente riassumibile: le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della c.d. farmacia dei servizi, così come richiesti dalla Regione Siciliana per intercettare le esigenze di salute della popolazione e come previsto dal decreto legislativo 153/2009”
11 SET - “Facendo riferimento alle decisioni assunte dal TAR Sicilia a fronte del ricorso presentato da taluni ambulatori, poliambulatori e laboratori d’analisi per l’esecuzione dei servizi da parte delle farmacie territoriali, Federfarma ritiene doveroso confutare le fantasiose e strumentali ricostruzioni operate da chi, evidentemente, disconosce finanche le più elementari norme che regolano l’esecuzione dei servizi in farmacia. In estrema sintesi il TAR Sicilia ha sì accolto le istanze di sospensiva dei ricorrenti ma limitatamente all’utilizzo – da parte delle farmacie - di locali esterni per eseguire prestazioni richieste dall’amministrazione regionale siciliana, mentre l’ha decisamente negata per quanto riguarda l’esecuzione di tutti i servizi nei locali interni della farmacia, in piena coerenza con quanto dispone il Decreto Legislativo 153/2009”. E' quanto si legge in una nota Federfarma a commento di un'ordinanza del Tar della Sicilia che è intervenuta sull’apertura di nuovi locali nelle farmacie come ambulatori medici.

“L’effetto della pronuncia del TAR Sicilia - ribadisce Federfarma - è quindi facilmente riassumibile: le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della c.d. farmacia dei servizi, così come richiesti dalla Regione Siciliana per intercettare le esigenze di salute della popolazione e come previsto dal decreto legislativo 153/2009 (dalle analisi di prima istanza all’elettrocardiogramma, dall’holter pressorio all’holter cardiaco, dalla spirometria ai prelievi di sangue capillare). Quelle stesse farmacie potranno continuare ad eseguire le vaccinazioni e i test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in ‘aree, locali o strutture esterni , dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza’ come testualmente stabilisce la Legge (art. 1, comma 2, lettera e-quater del Decreto legislativo 153/2009). Quanto sopra a totale confutazione di ogni diversa fuorviante interpretazione delle decisioni del TAR Sicilia, ribadendo che proprio quel Tribunale Amministrativo ha stabilito nelle ordinanze che la decisione della Regione Siciliana (quella che ha dato avvio alla sperimentazione della farmacia dei servizi, fornendo indirizzi operativi e disciplinando la remunerazione delle farmacie) ‘si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.Lgs. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi a carico del SSN, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi’. Ancora una volta, insomma, è stato ribadito che farmacie e laboratori/ambulatori rispondono a regole completamente diverse, laddove le prime sono soggetti convenzionati con il SSN e soggiacciono al controllo delle ASL (ex Legge 833/1978 e ss.mm.ii.) mentre i secondi sono ‘privati accreditati’ e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi”.
11 settembre 2024
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