L'aula del Senato ha approvato il ddl prestazioni sanitarie, il provvedimento collegato al decreto liste d'attesa e varato da Palazzo Chigi nel giugno 2024. Il testo passa ora all'esame della Camera.
Tra le novità principali, l’istituzione del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla), che avrà il compito di coordinare le azioni nazionali, gestire l’equilibrio tra domanda e offerta e vigilare sull’appropriatezza delle prestazioni. Viene introdotto un registro delle segnalazioni online per raccogliere dai cittadini disservizi e criticità, e si prevede una ridefinizione dei compiti dell’Osservatorio nazionale.
In aggiunta, è stato inserito un nuovo indicatore per misurare l’aderenza terapeutica nel monitoraggio dell’assistenza sanitaria, a testimonianza di una maggiore attenzione alla qualità dei percorsi di cura. Il testo include un articolo dedicato alla tutela dei pazienti oncologici, stabilendo che il Ministero della Salute emani linee guida per uniformare i Pdta regionali. Viene anche formalizzato l’uso della telemedicina per il rilascio dei certificati di malattia, equiparando la visita a distanza alla constatazione diretta.
Articolo 1 (Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale)
Il medico, cui competono la diagnosi, la prognosi e la terapia in merito alla specifica situazione clinica, nei casi in cui prescrive prestazioni di specialistica ambulatoriale, deve attribuire, nel caso di prima visita o di esame diagnostico, l'appropriata classe di priorità e, nel caso di primo accesso o di accessi successivi, indicare il quesito o il sospetto diagnostico.
La prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Ssn avviene mediante le procedure della ricetta dematerializzata del Sistema tessera sanitaria, al fine di implementare il monitoraggio del sistema di erogazione delle prestazioni.
Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi gore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sentite le categorie rappresentative degli operatori sanitari interessati, si provvede alla definizione omogenea del quesito o sospetto diagnostico, anche al fine di attribuire un codice unico di classificazione internazionale delle malattie.
Le Regioni dovranno promuovere misure organizzative utili a consentire al medico specialista che ritenga necessari ulteriori accertamenti, al fine di completare le indagini relative al sospetto diagnostico, di prendere in carico l’assistito, direttamente o attraverso la struttura sanitaria nella quale opera, fino alla completa conclusione del percorso diagnostico nonché, ove necessario, di implementare il sistema dei percorsi diagnostici.
Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Agenas, previa in tesa in sede di Conferenza Stato Regioni, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico.
Per l’erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale, è assegnata una tempistica specifica per ciascuna delle seguenti classi di priorità, come di seguito indicato:
a) classe urgente (classe U): entro settantadue ore dalla data della richiesta delle prestazioni;
b) classe breve attesa (classe B): entro dieci giorni dalla data della prenotazione;
c) classe differita (classe D): entro trenta giorni dalla data della prenotazione per le visite o sessanta giorni dalla data della prenotazione per gli accertamenti diagnostici;
d) classe programmabile (classe P): entro centoventi giorni dalla data della prenotazione.
Le attuano ogni utile iniziativa per garantire ai propri assistiti l’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate, per assicurare il rispetto dei tempi di attesa, per monitorare i risultati raggiunti e vigilare sugli stessi nonché per prevedere, in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, idonee misure da adottare nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie anche in relazione ai compiti agli stessi assegnati.
Le aziende sanitarie locali provvedono all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nei confronti dei propri assistiti anche tramite l’offerta delle aziende ospedaliere, l’attivazione della diagnostica di primo livello presso gli studi di medicina generale nonché l’offerta degli erogatori privati accreditati, previa stipula degli accordi contrattuali.
I direttori regionali della sanità, nel l’ambito dei compiti di pianificazione od organizzazione dei servizi sanitari regionali, elaborano le direttive per la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l’analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere elaborano i piani strategici annuali di cui al primo periodo e, ai fini della validazione, ne curano la trasmissione ai direttori regionali, cui compete la vigilanza sulla relativa esecuzione. L’attuazione dei piani strategici annuali elaborati e validati rileva ai fini della valutazione dell’attività dei direttori regionali della sanità e dei direttori generali.
Le aziende sanitarie locali e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati garantiscono l’utilizzo dello strumento del teleconsulto e degli altri strumenti di telemedicina.
Articolo 2 (Istituzione e funzionamento del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa)
Per garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei li velli essenziali di assistenza e a ridurre le li ste di attesa, presso il Ministero della salute è istituito il Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla), quale insieme delle strutture e degli strumenti per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a)governare la domanda delle prestazioni richieste, anche mediante la promozione del collegamento dei sistemi di prenotazione con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni, implementando il Sistema nazionale per le linee guida (Snlg), tenendo conto del programma nazionale di buone pratiche clinico-assistenziali;
b)analizzare il fabbisogno delle prestazioni attese nelle diverse regioni, mediante il Modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione (MCS), sviluppato nell’ambito del subinvestimento 1.3.2 della Missione 6 – Salute del Pnrr;
c) identificare e quantificare il sistema dell’offerta dei servizi sanitari necessario per garantire una risposta adeguata ai bisogni assistenziali dei cittadini nonché implementare il livello di integrazione delle reti di offerta anche attraverso la piattaforma nazionale di telemedicina di cui alla Missione 6-Salute del Pnrr;
d) monitorare, avvalendosi dell’Agenas, il rispetto delle condizioni di offerta dei servizi sanitari e dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni nonché l’equilibrio tra offerta istituzionale e attività libero professionale intramuraria (Alpi), sulla base della piattaforma nazionale delle liste d’attesa;
e) integrare il modello di governance del Servizio sanitario nazionale basato sul nuovo sistema di garanzia (Nsg) per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, con relativi indicatori riguardanti le liste di attesa;
f) definire, nell’ambito dell’adozione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), le linee di indirizzo rivolte alle regioni, dirette all’allineamento della domanda di assistenza sanitaria, stabilendo standard nazionali di natura organizzativa, tecnologica e infrastrutturale, rilevanti anche per la revisione e l’aggiornamento degli standard assistenziali relativi all’assistenza ospedaliera e territoriale.
Il Singla è governato da una Cabina di regia, presieduta dal Ministro della salute, alla quale partecipano il capo di gabinetto del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato Regioni, il capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politi che in favore del Servizio sanitario nazionale, il capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, il direttore generale della programma zione e dell’edilizia sanitaria, il direttore generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, il direttore responsabile dei sistemi informativi del Ministero della salute, il presidente dell’Iss e il direttore dell’Agenas. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i rappresentanti delle associazioni dei pazienti, delle federazioni e degli ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico[1]scientifiche, degli erogatori pubblici e privati, delle assicurazioni e gli altri rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi. Per la partecipazione alle sedute della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La Cabina di regia sovraintende all’elaborazione del Pngla e vigila sull’attuazione delle misure di cui alla presente legge, anche avvalendosi del supporto dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.
Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un indicatore idoneo a misurare l’aderenza terapeutica.
Articolo 3 (Istituzione del registro delle segnalazioni e funzionalità dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa)
Presso il Ministero della salute è istituito il registro delle segnalazioni, al quale accedono i cittadini, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ministero, per segnalare problematiche e disservizi in materia di erogazione di prestazioni sanitarie.
Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, al quale partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, i rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato Regioni e i rappresentati delle organizzazioni civiche di tutela della salute, e sono definite le modalità di raccolta e analisi delle segnalazioni pervenute e delle problematiche più rilevanti analizzate. Per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 4 (Disposizioni relative agli specialisti ambulatoriali interni)
Per garantire la completa attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli specialisti ambulatoriali interni, già in servizio a tempo indeterminato, su richiesta degli stessi.
Per le loro prestazioni, la tariffa oraria prevista dall’Accordo collettivo nazionale può essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, laddove inferiore. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. A tal fine si provvede, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Articolo 5 (Disposizioni relative al conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica)
Si rende strutturale la possibilità di conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica per un massimo di 10 ore settimanali.
Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di trattenimento in servizio di personale docente a tempo pieno)
Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Servizio sanitario nazionale, può, su richiesta dell’interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, non oltre il 31 di cembre 2026, per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, ai fini delle quali il suddetto personale si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato. Il personale docente non può mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
Articolo 6 (Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario)
Al fine di ridurre le liste di attesa, di contrastare il fenomeno dei gettonisti, le Regioni possono reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria nonché delle professioni sanitarie attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
I direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale redigono, entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione nella quale certificano i reclutamenti di personale effettuati. La dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata al collegio sindacale di ciascuna azienda o ente del Ssn e successivamente trasmessa al direttore regionale della sanità di riferimento, che provvede all’inoltro alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute, entro il 15 dicembre di ogni anno.
Articolo 7 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. Le risorse relative all’ulteriore incremento sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza-urgenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
Al fine di adeguare la rete assistenziale alle esigenze derivanti dal Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e di facilitare la dimissione dei pazienti dai reparti per acuti presso le strutture di riabilitazione post-acuzie nonché di ottimizzare la disponibilità dei posti letto nell’ambito dell’assistenza ospedaliera per acuti, le strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie della regione Lazio, e aventi un accordo contrattuale regolarmente sottoscritto con la regione, possono partecipare a una sperimentazione di durata annuale finalizzata all’aggiornamento delle tariffe.
Articolo 8 (Monitoraggio dei servizi erogati in farmacia)
Ai fini del monitoraggio, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata viene esteso anche ai servizi offerti nelle farmacie e agli integratori alimentari.
Articolo 8-bis (Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e misure per l’efficientamento della Rete ospedaliera dell’emergenza sanitaria)
Al fine di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunica zione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle presta zioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
Le risorse destinate per le strutture sanitarie private accreditate prevista dalla legge di Bilancio 2025, sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate do tate di pronto soccorso o inserite nella rete dell’emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo dipendenti, conseguenti all’accesso o al trasferimento da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.
Articolo 9 (Riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono individuati criteri condivisi a livello nazionale per il raggiungimento in forma singola o associata, a pena di decadenza dall’accreditamento con il Ssn, dei valori soglia di prestazioni, ai fini dell’adeguamento della rete delle strutture, favorendo il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l’assetto del l’assistenza territoriale.
Presso gli erogatori di prestazioni laboratoristiche è consentito, con oneri a carico degli utenti, lo svolgimento in telemedicina delle prestazioni per le quali sia stata rilasciata idonea autorizzazione all’esercizio in corso di validità. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità tecniche e organizzative, in coerenza con le previsioni generali in materia di erogazione di servizi di telemedicina.
Articolo 10 (Misure premiali e valutazione degli obiettivi per la riduzione delle liste di attesa)
Le misure premiali riconosciute dalla legge n. 191/2009 vengono riconosciute alle Regioni che garantiscono il rispetto dei tempi massimi di attesa per l’erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Ai fini della valutazione e della verifica dell’attività dei direttori regionali della sanità nonché dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanita rio nazionale, le regioni assegnano, nell’ambito dei sistemi di valutazione previsti dai rispettivi ordinamenti, specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa, integrando i relativi contratti individuali, ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato. Ai medesimi fini i direttori generali assegnano gli obiettivi di cui al primo periodo ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e ai direttori di struttura complessa, integrando i relativi contratti individuali. La quota del l’indennità di risultato condizionata al raggiungimento del predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. Le verifiche del rispetto degli obiettivi sono effettuate, anche sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio del Ministero della salute, rispettivamente, dalla regione e dal direttore generale dei predetti enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
L’impossibilità di conferire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, non si applica alle aziende ospedaliere e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici.
Articolo 10-bis (Utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia)
La modalità di visita con strumenti di telemedicina soddisfa il criterio della constatazione diretta da parte del medico, ai fini del rilascio della certificazione di malattia. Le visite medi[1]che del medico certificatore finalizzate a verificare lo stato di malattia di un lavoratore che si assenta dal proprio impiego possono essere effettuate anche in modalità di telemedicina.
Articolo 11 (Disposizioni per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale)
Al fine di potenziare l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari da parte dei dipartimenti di salute mentale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, inclusi quelli che insistono sul territorio delle regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione rilasciata dalla competente direzione regionale della sanità, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato complessivamente:
a) nell’anno 2025, 44 unità di medici psichiatri, 36 unità di neuropsichiatri infantili, 34 unità di psicologi e 100 unità scelte tra educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali e assistenti sociali;
b) nell’anno 2026, 7 unità di medici psichiatri, 6 unità di neuropsichiatri infantili, 6 unità di psicologi e 14 unità scelte tra educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali e assistenti sociali.