Lunedì 03 MARZO 2025
Congestione nasale
Governo e Parlamento
Zzzquil marzo 2025
Segui ilFarmacistaOnline
Governo e Parlamento
Ddl prestazioni sanitarie. Dirigenti sanitari delle amministrazioni centrali in pensione a 72 anni. Stop alle incompatibilità fino al 2027. Procedure più rapide per approvvigionamento farmaci innovativi e per malattie rare. Gli emendamenti
E poi, si autorizza il Ministero della Salute a reclutare nuovo personale per il biennio 2025-2026; fondi per l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per smaltire le liste d'attesa; un fondo da 5 milioni per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative e l’acquisto di prestazioni dalla sanità privata, anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto, per le discipline di medicina generale, riabilitazione e lungodegenza
27 FEB -

Prosegue l'esame in commissione Sanità al Senato del disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, varato la scorsa estate dal Consiglio dei Ministri insieme al decreto per il contrasto al fenomeno delle liste d'attesa. Nella giornata di martedì 24 febbraio sono stati depositati diversi emendamenti, per lo più della relatrice, Maria Cristina Cantù (Lega), con i quali si propongono diverse modifiche che spaziano dall'autorizzazione per il Ministero della Salute a reclutare nuovo personale per il biennio 2025-2026, alla possibilità di pensionamento a 72 anni per i dirigenti sanitari delle amministrazioni centrali, fino allo stop alle incompatibilità per gli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Ssn fino a tutto il 2027.

E poi, approvvigionamenti più rapidi per i farmaci innovativi e contro le malattie rare, fondi per l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per smaltire le liste d'attesa, un fondo da 5 milioni per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative e l’acquisto di prestazioni dalla sanità privata, anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto, solo ed esclusivamente nelle discipline di medicina generale, di riabilitazione, e di lungodegenza non oltre il 31 gennaio 2028.

Di seguito più nel dettaglio le proposte depositate in commissione.

1.32 (Russo, Zaffini). Adeguare il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, degli IRCCS pubblici, delle Aziende di coordinamento e delle Agenzie sanitarie regionali, in misura non superiore all'80 per cento del limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente, le regioni adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico previsto per i direttori generali rideterminato ai sensi del primo periodo.

2.0.100 (Relatrice). Articolo 2-bis (Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)
Al fine di far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal contrasto alle liste d'attesa e di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, assicurare l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 18 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari con incarico corrispondente alla struttura complessa, 37 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici e lo scorrimento di vigenti graduatori.

2.0.200 (Relatrice). Articolo 2-bis (Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute)
Allo scopo di assicurare la gestione operativa e il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute, garantendo adeguati livelli di sicurezza, e di rafforzare le funzionalità del nuovo sistema informativo sanitario, anche nell'ottica della piena interoperabilità con la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, lo stanziamento del capitolo di spesa "2.200 spese per il sistema informativo sanitario" è incrementato di euro 3 milioni e 908 mila per l'anno 2025, di euro 4 milioni 290 mila per l'anno 2026 e 6 milioni e 140 mila a decorrere dall'anno 2027.

4.0.100 (Relatrice). Articolo 4-bis (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 4)
Fino al 31 dicembre 2027, agli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

6.0.100 (Relatrice). Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie (AOU)
Le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono da considerarsi costituite, ora per allora, purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo di proporre istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2026, allo scopo di regolarizzare ogni procedura necessaria.

13.02 (Murelli, Minasi, Romeo). Articolo 13-bis (Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e misure per l'efficientamento della Rete ospedaliera dell'emergenza sanitaria)
Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, per l'anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

13.0.200 (Relatrice).Articolo 13-bis (Modifiche all'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
Si vuole consentire il pensionamento a 72 anni, su base volontaria, anche ai dirigenti sanitari delle Amministrazioni centrali.

13.0.300 (Relatrice). Articolo 13-bis (Modifiche all'articolo 2 della legge 15 settembre 2023, n. 130)
L'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, istituito presso il Ministero della Salute, sarà composto da non più di 19 membri. Tra questi dovranno esserci otto medici, quattro per ciascuna patologia, di comprovata esperienza in campo nazionale e internazionale nella diagnosi e nella cura, preferibilmente in età pediatrica, del diabete di tipo I e della celiachia; e fino a tre rappresentanti per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia. Dovrà inoltre essere presente un rappresentante, per ciascuna patologia, delle società scientifiche di comprovata rilevanza e maggiormente rappresentative nella prevenzione, diagnosi e cura, preferibilmente in età pediatrica, del diabete di tipo I e della celiachia.

13.0.400 (Relatrice). (Modifiche all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730)
Qui si spiega che sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali.

13.0.500 (Relatrice). (Semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi)
Al fine di garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi sanitari e adeguata continuità terapeutica, le regioni possono procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive relative, in particolare, ai farmaci per il trattamento di malattie rare e ai farmaci innovativi forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), mediante procedura di affidamento diretto e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.

13.0.600 (Relatrice). (Modifiche all'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
L’incremento del limite di spesa per l’acquisto di prestazioni dalla sanità privata si applica, anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto, solo ed esclusivamente nelle discipline di medicina generale, di riabilitazione, e di lungodegenza previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in un arco di tempo necessario alla completa messa in esercizio degli ospedali di comunità e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2028.

13.0.700 (Relatrice). (Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative)
Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire iniziative di prevenzione e diagnosi precoce, nonché per il potenziamento dell'accessibilità alle cure innovative più appropriate anche attraverso modelli di screening dedicati.

Giovanni Rodriquez

27 febbraio 2025
Ultimi articoli in Governo e Parlamento
Fad - Fofi
Sinex
Metarecod marzo 2025
iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
IlFarmacistaOnline.it
www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001