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Legge concorrenza. In Gazzetta lo stop per due anni a nuove regole per accreditamento e accordi contrattuali con il Ssn per le strutture private
La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026. Inoltre, si introduce la possibilità di commercializzare anche il sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato. IL TESTO
18 DIC -

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla concorrenza. Il testo prevede all'articolo 36 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo è volto a sospendere l’efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Ssn. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale. La norma precisa, infine, che la sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale (Trac) che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 13 dicembre 2026.

Infine l’articolo 38, novella la normativa vigente in tema di lavorazione del plasma italiano derivante dalle donazioni di sangue da parte di donatori volontari non remunerati, introducendo la possibilità di commercializzare anche il sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato. La modifica è dichiaratamente volta a evitare una possibile procedura d’infrazione, essendo diretta a rimuovere i limiti attualmente esistenti relativamente alla possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni italiane per la lavorazione del plasma, limiti che attualmente non ammettono alcune aziende europee con stabilimenti in Stati dove il plasma è ceduto a fini di lucro in regime di libero mercato.

18 dicembre 2024
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