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Decreto Fiscale. Modifica criteri riparto payback farmaceutico e utilizzo risorse Covid per liste d’attesa. Via libera dal Senato
Testo approvato con le modifiche apportate dalla commissione Bilancio. Con la prima si dà alle Regioni la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2025 le risorse stanziate per il contrasto del Covid nel 2020 e 2021, ancora presenti nei bilanci, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.  Per il payback farmaceutico l'Aifa determierà la quota del ripiano al 50% secondo il criterio pro capite e al 50% variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa. IL TESTO
28 NOV -

L'aula del Senato ha approvato con voto di fiducia il decreto Fiscale. Il testo passa ora all'esame della Camera. Per quanto riguarda la sanità, due i temi trattati, introdotti nel corso dell'esame in commissione Bilancio: l'uso delle rimanenti risorse destinate al contrasti del Covid per l'abbattimento delle liste d'attesa e il nuovo criterio di riparto per il payback farmaceutico.

L'articolo 2-bis dispone che le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle Regioni per il contrasto dell'epidemia di Covid ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

L'articolo 9-quater modifica invece il riparto del payback farmaceutico assecondando le richieste delle Regioni. L'Aifa determinerà, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di Aic, ripartita per ciascuna Regione al 50% secondo il criterio pro capite e al 50% variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la dovrà comunicare sia all'azienda che alle Regioni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno poi stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni Regione, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare.

G.R.

28 novembre 2024
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