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Farmacie ospedaliere e territoriali: è ora di aggiornare le normative
Tante attività e poche norme a sostegno di funzioni, responsabilità e attività svolte all’interno dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali. Occorre quindi un nuovo dispositivo legislativo che dovrebbe tener conto dell'evoluzione del ruolo e delle funzioni svolte dai servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali tenendo in evidenza la loro dimensione
24 FEB - Le attività farmaceutiche svolte all’interno degli ospedali e dei servizi farmaceutici territoriali sono state oggetto, nell’ultimo trentennio, di profonde e sostanziali modifiche che hanno prodotto un’evoluzione significativa delle linee di attività con importanti riflessi sui livelli di qualità dell’assistenza, dell’appropriatezza terapeutica e della razionalizzazione delle risorse.
 
Questo processo virtuoso non è stato accompagnato e supportato da una coerente, quanto necessaria produzione di norme di “radicamento legislativo”  finalizzate al riconoscimento delle funzioni e delle attività svolte. Infatti, la prima (ed unica) norma in Italia, che definisce  nel dettaglio le attività farmaceutiche che devono essere svolte in ospedale, risale al 1969 ed è quella, tuttora vigente, ricompresa nell’articolo 22 del D.P.R. n. 128 del 1969.
 
La norma stabilisce, innanzitutto, l’obbligatorietà della previsione del servizio di Farmacia all’interno delle strutture ospedaliere. Ma il DPR non si limita a questo, in quanto entra nel dettaglio specifico delle attività che devono essere assicurate dalla farmacia ospedaliera all’interno delle strutture sanitarie descrivendo ruoli, funzioni e correlate responsabilità in capo al direttore e ai suoi collaboratori precisando che si tratta di attività tipiche e caratterizzanti la peculiarità del servizio.
 
Più specificatamente, al comma 7 del richiamato art. 22 vengono esplicitati i compiti del Direttore di Farmacia e a seguire al comma 8 vengono elencate le mansioni dei farmacisti collaboratori. Secondo la norma citata il direttore di farmacia dirige la farmacia interna dellospedale ed è responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito. …. correlativamente il direttore di farmacia è responsabile della corretta esecuzione delle descritte attività ... preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate, controlli e distribuzione di materiali di competenza e controlli delle analisi bromatologiche e merceologiche; studi di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione con i sanitari curanti; statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico; ogni altro adempimento previsto da legge e da regolamenti”.
 
Il DPR 128  che, giova ricordare, è rientrato nel novero delle leggi salvate, per ovvi motivi,  dalla “rottamazione” trova una importante appendice nel Decreto Legislativo 179 del 01.12.2009. In questo decreto viene precisato e affermato il principio secondo cui il servizio di farmacia interna deve obbligatoriamente sussistere per gli ospedali generali, sia provinciali che regionali, e per gli ospedali specializzati, in quanto rientra tra i servizi necessari alla loro natura”.
 
Ma nel frattempo gli scenari assistenziali sono mutati . Al servizio farmaceutico, incardinato all’interno delle strutture ospedaliere, si è affiancato quello dei Servizi Farmaceutici territoriali che hanno ereditato tutte le funzioni dismesse dall’ex Medico provinciale.
 
Si tratta di un’eredità estremamente impegnativa che assorbe linee di attività estremamente delicate a garanzia di tutta una serie di interventi,  certamente ben distinti da quelli assicurati dalle farmacie ospedaliere, ma che sono, al contempo, complementari e funzionali rispetto al comune obiettivo di  assicurare il benessere della salute del cittadino.
 
Alla luce di tutto questo, non si può pensare che, in un panorama nel quale si sono, come detto, ampliate a dismisura funzioni e responsabilità, non si debba o non si possa porre in essere un intervento legislativo ad hoc che riesca a meglio normare tutta la materia. In particolare l’intervento dovrà interessare, oltre al settore ospedaliero, anche quello territoriale. Il servizio farmaceutico territoriale, infatti, è stato    inizialmente concepito per assolvere a funzioni di vigilanza e controllo sulle farmacie aperte al pubblico e sulle prescrizioni terapeutiche rilasciate dai medici di famiglia e specialisti ambulatoriali per terapie domiciliari.
 
A queste attività si sono aggiunte, in un secondo momento, quelle relative alla distribuzione diretta così come prevista dalla L 405 del 2001. Ma queste “attività aggiunte” sono declinate solo all’interno di circolari e direttive regionali determinando, a causa del rango regolatorio poco incisivo, una applicazione a macchia di leopardo che produce, di conseguenza, macroscopiche  differenze tra una regione e l’altra. Va da sé che la carenza legislativa e la vetustà delle poche norme esistenti, determinano l’effetto di un quadro estremamente variegato che, a livello delle singole aziende che ne danno testimonianza in alcune regioni, dà vita a organizzazioni strutturali a dir poco fantasiose che, molto/troppo spesso, opacizzano le reali potenzialità del servizio.
 
L’auspicato dispositivo legislativo dovrebbe, in definitiva, tener conto dell'evoluzione del ruolo e delle funzioni svolte dai servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali tenendo in evidenza la loro dimensione:
• logistico-organizzativa (programmazione delle attività di base, acquisizione e dispensazione, galenica, informazione, farmacosorveglianza, valutazione del rischio, attività di controllo);
 
• analitica (rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati, gestione dei sistemi informativi finalizzati a farmacosorveglianza e  farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e farmacoeconomia, monitoraggio delle prescrizioni e benchmarking, gestione del rischio, monitoraggio sicurezza dei farmaci (ADR), verifica delladerenza terapeutica, informazione scientifica indipendente);
 
• manageriale (gestione per obiettivi, gestione risorse - con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, formazione degli operatori);
 
• clinica(valutazione della farmacoterapia con particolare riferimento alla efficacia ed appropriatezza, aderenza e persistenza, HTA). 
 
I servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali svolgono, in sintesi, un importante ruolo gestionale che deve coniugare l’esigenza di monitorare la spesa farmaceutica con quella di assicurare la corretta assistenza a tutela della salute dei cittadini. L’analisi obiettiva del consumo dei farmaci risulta quanto mai utile per individuare aree di spreco, l’uso improprio di farmaci o semplicemente la mancata adozione di farmaci equivalenti generici e farmaci biosimilari di pari efficacia. Possono, altresì, essere esplorate e scoperte aree di bisogni insoddisfatti che richiederebbero interventi di riconversione delle risorse impiegate con miglioramento degli esiti.  
 
L’invocato intervento legislativo servirebbe, quindi, a rendere più chiaro ed omogeneo il percorso che porterebbe ad un  ulteriore miglioramento  del governo della prescrizione medica (generale e specialistica) focalizzando tutti quegli aspetti che renderanno sempre più efficaci i trattamenti correlati alla personalizzazione delle terapie da cui discendono importanti meccanismi regolatori della spesa pubblica e della sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 
 
Roberta Di Turi
Segretario Generale Fassid SiNaFO
 
Giangiuseppe Console
Presidente Nazionale Fassid SiNaFO
24 febbraio 2022
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