Lo scorso 6 marzo è stata sancita l’intesa dalla Conferenza Stato Regioni sull’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Accordo, sottoscritto da Sisac, Federfarma e Assofarm ha durata triennale e regolamenta il rapporto convenzionale che si instaura nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico nel territorio nazionale. Tra le innovazioni più rilevanti, vi è l’estensione dei servizi disponibili in farmacia, che comprenderanno prenotazioni di visite, somministrazioni vaccinali, test diagnostici, telemedicina e prestazioni professionali.
Nello specifico, l’Accordo disciplina i rapporti sindacali, l’attività delle farmacie con le disposizioni riguardanti il rapporto in convenzione (dotazione minima del personale laureato e inadempimenti contrattuali), l’assistenza farmaceutica e la dispensazione dei medicinali, la farmacia dei servizi.
Prelievo dei medicinali
Per quanto concerne il prelievo dei medicinali, l’Accordo precisa che il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile nell’ambito del territorio nazionale nel caso di ricetta dematerializzata, mentre il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti con ricetta cartacea è effettuabile esclusivamente nell’ambito del territorio regionale. Il prelievo dei medicinali con ricetta cartacea da parte degli assistiti residenti in Regioni confinanti è assicurato dalle farmacie convenzionate in attuazione di accordi sottoscritti tra le Regioni.
Dossier farmaceutico e Dispensazione per conto
Tra gli obiettivi da realizzare, in stretto contatto con le Aziende e le Regioni, nella nuova convenzione sono espressamente previsti l’utilizzo del dossier farmaceutico in relazione alla normativa vigente e la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta. Le farmacie effettuano la Dispensazione per conto (DPC) delle Strutture sanitarie al fine di dare continuità al servizio di erogazione dei medicinali.
Fermo restando l’obbligo di adesione da parte delle farmacie, le modalità di partecipazione al servizio di Distribuzione per conto (DPC) sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, i farmaci oggetto della Distribuzione per conto (DPC) sono esclusivamente quelli del regime di classificazione A-PHT, come aggiornato ai sensi dell’articolo 1, comma 224, e secondo le linee guida di cui all’articolo 1, comma 231, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Indennità di residenza
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, il presente Accordo individua i parametri indicatori di disagio al fine della determinazione della indennità di residenza, di cui all’art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e alla Legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei titolari delle farmacie rurali.
A ciascun parametro è attribuito un punteggio secondo la Tabella di seguito riportata.
Farmacia dei servizi
La nuova Convenzione ha incluso le attività relative alla Farmacia dei servizi, prevedendo esplicitamente l’erogazione – da parte delle farmacie – di prestazioni tra cui le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le somministrazioni vaccinali, le prestazioni analitiche, l’esecuzione di test diagnostici, le attività di telemedicina, l’erogazione di prestazioni professionali da parte di fisioterapisti e infermieri, nonché la partecipazione a programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria.
In tal modo, sono fissati standard uniformi su tutto il territorio nazionale, volti ad assicurare la massima qualità delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini. Le Regioni valutano la possibilità di consentire la rendicontazione in Distinta contale riepilogativa elettronica dei ticket riscossi per visite ed esami. Per la possibile remunerazione, i servizi devono essere di reale utilità per le Regioni e misurabili.
Vaccini, prestazioni analitiche, test e telemedicina
L’articolo 20 riguarda le somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche, test diagnostici, telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali. Nel dettaglio, l’Accordo integrativo regionale fissa i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima e seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali, come individuati dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, e ss.mm. ed ii. e dai relativi decreti attuativi.
La farmacia che effettua tali prestazioni deve rispettare quanto previsto dall’Allegato 4 del presente Accordo e possedere i seguenti requisiti minimi:
a) attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, chaise longue ecc…);
b) dotazione minima per la gestione dell’emergenza;
c) presenza di servizi igienici;
d) un’area dedicata di cinque metri quadri per le prestazioni di cui all’art. 3 del D.M. Salute 16 dicembre 2010.
Nel caso in cui la struttura della farmacia non consenta il rispetto di queste condizioni, le prestazioni possono essere effettuate al di fuori degli orari ordinari di apertura della farmacia stessa. In caso di svolgimento di prestazioni in aree locali o strutture, anche esterne alla farmacia, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e-quater del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, l’attività è svolta previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente.
Quanto alla remunerazione, è l’Accordo integrativo regionale che definirà i criteri per la remunerazione di tali servizi, considerando le tariffe previste dal Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e eventuali ulteriori criteri regionali.
Erogazione di prestazioni professionali di infermieri e fisioterapisti
L’articolo 21 prevede che l’Accordo integrativo regionale fissi i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di prestazioni professionali effettuate da
infermieri e fisioterapisti abilitati e iscritti al relativo ordine professionale. Le prestazioni possono essere erogate a carico del SSN, effettuate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della normativa vigente e iscritti al relativo ordine professionale.
Tali prestazioni possono essere erogate a carico del SSN sotto la vigilanza dei preposti organi regionali previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, all’interno di accordi definiti dalle Regioni o, in mancanza, anche dalle singole Aziende sanitarie con le OOSS firmatarie dell’Accordo in oggetto, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli Accordi Integrativi Regionali sono a carico del cittadino che li ha richiesti.
Le prestazioni erogabili sono individuate dal D.M. Salute 16 dicembre 2010 e possono essere fornite anche in forma di teleassistenza e telemonitoraggio. Anche in questo caso, la farmacia deve rispettare requisiti minimi in termini di spazi, attrezzature, dotazioni per la gestione dell’emergenza e servizi igienici attrezzati per disabili.
La farmacia che effettua le prestazioni di cui all’art. 21 deve rispettare quanto previsto dall’Allegato 4 dell’Accordo e possedere i seguenti requisiti minimi:
a) spazio di nove metri quadri per l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche e/o delle prestazioni professionali effettuate dai fisioterapisti;
b) attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, ecc…);
c) dotazione minima per la gestione dell’emergenza;
d) presenza di servizi igienici attrezzati per disabili.
L’Accordo integrativo regionale defirà i criteri per la remunerazione di tali servizi, considerando i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali.
Ulteriori servizi
Sulla base di quanto disciplinato dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali, promuovono l’attivazione dei nuovi servizi anche nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni sancito il 17 ottobre 2019 sulle “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” prevedendo l’adesione del titolare/direttore della farmacia con riferimento:
a) alla partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata, per la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari, per la preparazione e la dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, sulla base delle indicazioni della Azienda territorialmente competente e nel rispetto del criterio della farmacia più vicina all’abitazione del paziente;
b) al monitoraggio dell’andamento della terapia farmacologica degli assistiti, con particolare attenzione ai pazienti con patologia cronica, anche al domicilio del paziente, ad esempio servizi cognitivi quali adesione alla terapia, interazione tra farmaci e con gli alimenti, ecc.;
c) alla rilevazione ed al monitoraggio dei consumi farmaceutici di farmaci non concedibili dal SSN, ai fini della farmacovigilanza e farmacoutilizzazione, anche tramite le Associazioni di categoria e soggetti terzi individuati dalle farmacie;
d) alla partecipazione alle attività di screening e al processo di presa in carico dei cittadini;
e) all’attivazione di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i.;
f) alla fornitura di strumenti informatici per la televisita come disposto dall’Intesa Stato Regioni del 17 dicembre 2020, n. 215/CSR.
L’Accordo integrativo regionale definirà i criteri per la remunerazione dei servizi, considerando i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali. Oltre ai servizi previsti, l’Accordo integrativo regionale può disciplinare altri servizi.
Linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali
L’Allegato 4 dell’Accordo definisce le linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali, a norma del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153. Le farmacie che intendono svolgere tali attività devono comunicarlo preventivamente all’Azienda Sanitaria competente per territorio.
Le somministrazioni vaccinali sono eseguite da farmacisti abilitati, previa verifica dell’idoneità del soggetto e acquisizione del consenso informato. Le attività di vaccinazione devono essere svolte in un’area dedicata, separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e alla dispensazione dei farmaci, nel rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.
Per l’esecuzione di test diagnostici, le farmacie devono utilizzare test conformi alla normativa di riferimento e adottare adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, con particolare attenzione alle procedure di sanificazione degli ambienti e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
La previsione contenuta nell’articolo 3 (Esecuzione dei test diagnostici) dell’Allegato 4, in base alla quale il farmacista, dopo l’esecuzione del test, consegna al paziente “referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia” deve necessariamente essere letta in linea con il quadro normativo vigente.
Quindi, la predetta previsione va intesa nel senso che il farmacista, una volta effettuato il test, consegna al paziente il relativo “attestato di esito”, in forma scritta su carta intesta della farmacia. La firma apposta è finalizzata ad assicurare la riferibilità della prestazione al farmacista che l’ha eseguita e alla farmacia che l’ha erogata, in modo da garantire un’assunzione di responsabilità sul rispetto delle procedure seguite e degli standard di qualità nell’esecuzione del test stesso.
Fermo restando quanto previsto negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. 167/CSR) e del 17 dicembre 2020 (Rep. 215/CSR), le Linee guida dell’Accordo in oggetto disciplinano l’esecuzione da parte del farmacista in farmacia delle attività di telecardiologia (ECG, Holter pressorio e Holter cardiaco) e di spirometria, come analiticamente descritti nel Decreto legislativo 153/2009 e nel decreto ministeriale 16
dicembre 2010.Le prestazioni di telemedicina sono disciplinate in base al quadro normativo nazionale e regionale, nel rispetto degli standard e dei requisiti di funzionalità previsti dalle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Le farmacie devono acquisire il consenso informato del paziente, gestire e refertare regolarmente la prestazione sanitaria erogata in modalità telematica, utilizzando apparecchiature certificate
e con calibrazione in corso di validità.
La Fofi, nella sua qualità di ente pubblico sussidiario dello Stato, fa sapere di star lavorando alla predisposizione, ai sensi della L.24/2017 in materia di responsabilità professionali, di procedure per la corretta esecuzione dei test ematico capillari e dei servizi di telemedicina (ECG, holter cardiaco e pressorio), che saranno sottoposte alle competenti Istituzioni per la relativa validazione.
In corso di predisposizione da parte della Fondazione Francesco Cannavò appositi corsi formativi al fine di fornire ai farmacisti le necessarie competenze culturali per l’erogazione delle predette prestazioni professionali.
Infine, l’esecuzione dei servizi può avvenire in un’area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e alla dispensazione dei farmaci, oppure in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente.
Qualora la farmacia non possegga i requisiti dimensionali e logistici idonei a destinare apposite aree per l’esecuzione dei servizi è comunque possibile eseguire i servizi stessi a farmacia chiusa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti in termini di: presenza di materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento; rispetto della riservatezza degli utenti; esposizione dell’avviso riportante i servizi svolti e la presenza di altri professionisti sanitari. Resta confermata la possibilità di erogare servizi in locali esterni alla farmacia.