Con lo schema di decreto-legge sulla sicurezza pubblica, approvato in Consiglio dei Ministri, il Governo introduce una netta inversione di rotta sull'uso e la commercializzazione della canapa industriale. Le modifiche riguardano in particolare la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che fino ad oggi regolava la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa in Italia. Le nuove norme, contenute all’articolo 18 del decreto, mirano a limitare fortemente l'uso delle infiorescenze, anche nei casi in cui derivino da varietà legali.
Ora la coltivazione della canapa è ammessa esclusivamente se comprovata da una finalità industriale lecita. La realizzazione di prodotti per la bioedilizia o la cosmesi, ad esempio, è confermata ma solo per usi legali, chiarendo così un precedente ambito interpretativo più vago.
Viene introdotto inoltre un nuovo comma 3-bis, di portata dirompente:
Si esclude esplicitamente dal campo di applicazione della legge 242:
- l'importazione
- la lavorazione
- la detenzione
- la cessione
- la distribuzione
- il commercio
- il trasporto
- la spedizione
- la vendita al pubblico
- il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (anche se semilavorate, essiccate, tritate), compresi estratti, resine e oli.
Viene chiarito che tali attività rimangono soggette al Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990), anche quando i prodotti derivino da coltivazioni lecite.
Si precisa poi che l’uso professionale è l’unico ammesso. Viene introdotta la nuova lettera g-bis) che consente la produzione di semi destinati agli usi legittimi, purché entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Ministero della Salute. Anche qui è inserito un comma 3-bis, che ribadisce il divieto generalizzato delle infiorescenze, con la sola eccezione della loro lavorazione esclusiva per la produzione di semi.
Il corpo competente per i controlli non è più il Corpo Forestale dello Stato, ma il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. I controlli si estendono anche alla produzione agricola dei semi di canapa come definita nel nuovo comma.
Secondo il testo, lo scopo è prevenire il rischio che il consumo di prodotti a base di infiorescenze possa alterare lo stato psicofisico delle persone, compromettendo la sicurezza pubblica e stradale.
L’esclusione delle infiorescenze dalla legge 242/2016 e il loro assoggettamento al DPR 309/1990 comporta l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, ai prodotti stupefacenti, aprendo la porta a interventi penali e sequestri.
Con l’articolo 18 del nuovo decreto-legge sulla sicurezza pubblica, il Governo imprime una svolta rigorosa nella regolazione della canapa. La filiera viene ricondotta esclusivamente al suo impiego industriale o agricolo per i semi, escludendo in modo esplicito ogni forma di commercio o consumo delle infiorescenze, chiudendo così il mercato dei cosiddetti “cannabis light shop”.