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Tetto spesa farmaceutica diretta. In GU decreto Salute-Mef che lo ridefinisce per le aziende adempienti pay-back
Per le pharma in regola con i pagamenti viene rideterminato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
25 LUG - Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2023 il decreto ministeriale 5 giugno 2023 con modifica del decreto 22 settembre 2022, recante: “Definizione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti”. Si tratta del testo Salute-Mef che si attendeva affinché, a favore delle aziende farmaceutiche che sono in regola con i pagamenti del payback, potesse, appunto, essere rideterminato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

Il provvedimento ha valore esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021, senza riserve. Nel testo si descrive dunque quali sono le aziende che posso giovare della modifica:

a) azienda adempiente: l'azienda farmaceutica che ha provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021, senza aver formulato alcuna riserva nè azione giudiziale o di altra natura avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021;

b) azienda non adempiente: l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento integrale dell'onere di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero abbia formulato riserva o intrapreso azioni giudiziali o di altra natura ancora in essere, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021;

c) azienda adempiente a sanatoria: l'azienda farmaceutica che, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, abbia ottemperato all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021, ove ancora non operato, e abbia contestualmente provveduto al ritiro della propria riserva e al ritiro delle azioni giudiziali o di altra natura eventualmente attivati avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019, 2020 e 2021.

B.D.C.
25 luglio 2023
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