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Ddl prestazioni sanitarie. Pdta regionali in oncologia, assunzioni al Ministero Salute, stop alle incompatibilità fino al 2027, Iva al 9% per alimenti medico speciali. Gli emendamenti approvati
Al momento sono stati esaminati e votati gli emendamenti dei primi dieci articoli. E, tra i diversi accantonamenti, abbiamo le prime approvazioni.  Tra queste, il Ministero della Salute viene autorizzato a reclutare nuovo personale per il biennio 2025-2026, si dà il via alla redazione di Pdta regionali in ambito oncologico e si adegua il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie. E poi, stop alle incompatibilità per gli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Ssn fino a tutto il 2027
05 MAR -

Prosegue l'esame in commissione Sanità al Senato del disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, varato la scorsa estate dal Consiglio dei Ministri insieme al decreto per il contrasto al fenomeno delle liste d'attesa. Al momento sono stati esaminati e votati gli emendamenti dei primi dieci articoli. E, tra i diversi accantonamenti, abbiamo le prime approvazioni.

Tra queste, il Ministero della Salute viene autorizzato a reclutare nuovo personale per il biennio 2025-2026, si dà il via alla redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico e si adegua il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie. Nel "nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" si dovrà individuare un indicatore idoneo a misurare l'aderenza terapeutica. E poi, stop alle incompatibilità per gli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Ssn fino a tutto il 2027.

Di seguito gli emendamenti approvati in X Commissione.

1.11, 1.12, 1.13 e 1.14. Con il comma 2-bis si spiega che, l fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogeni per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico.

1.32. Con il comma 6-bis si punta ad adeguare il trattamento economico complessivo dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, degli IRCCS pubblici, delle Aziende di coordinamento e delle Agenzie sanitarie regionali, in misura non superiore all'80 per cento del limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente, le regioni adeguano il trattamento economico complessivo dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico previsto per i direttori generali rideterminato ai sensi del primo periodo.

2.1. Si introduce un comma 3-bis che prevede un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di modifica del decreto 12 marzo 2019, recante "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", al fine di individuare un indicatore idoneo a misurare l'aderenza terapeutica.

2.0.100 introduce l’articolo 2-bis (Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute). Al fine di far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal contrasto alle liste d'attesa e di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, assicurare l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 18 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari con incarico corrispondente alla struttura complessa, 37 dirigenti sanitari e 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici e lo scorrimento di vigenti graduatori. Inoltre, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è incrementato di 10 unità.

2.0.200. Introduce l’articolo 2-bis (Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute). Allo scopo di assicurare la gestione operativa e il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute, garantendo adeguati livelli di sicurezza, e di rafforzare le funzionalità del nuovo sistema informativo sanitario, anche nell'ottica della piena interoperabilità con la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, lo stanziamento del capitolo di spesa "2.200 spese per il sistema informativo sanitario" è incrementato di euro 3 milioni e 908 mila per l'anno 2025, di euro 4 milioni 290 mila per l'anno 2026 e 6 milioni e 140 mila a decorrere dall'anno 2027.

4.04. Introduce l’articolo 4-bis. (Razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale). Con il comma 8-bis si aggiunge che, al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore/settimana, presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365, a domanda sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma ancora non hanno maturato/perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili per la pubblicazione di nuovi incarichi, fatto salvo il possibile utilizzo di quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque al di sotto delle 29 ore di convenzionamento settimanale.

Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.

I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il Ssn e con gli altri enti alla data dell'accesso nel ruolo della dirigenza veterinaria.

4.0.100. Introduce l’articolo 4-bis (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 4). Fino al 31 dicembre 2027, agli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

6.0.18. Introduce l’articolo 4-bis (Misure di sostegno per i prodotti destinati a soggetti malati o ospedalizzati). Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su beni e servizi soggetti ad un’aliquota del 9%, gli "Alimenti a Fini medico Speciali (AFMS), indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati e indipendentemente dalla classificazione doganale."

6.0.100. Introduce l’articolo 6-bis (Disposizioni in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie (AOU). Le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono da considerarsi costituite, ora per allora, purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo di proporre istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2026, allo scopo di regolarizzare ogni procedura necessaria.

8.0.3 e 8.04 (già 13.0.3) Introduce l'articolo 8-bis (Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e misure per l'efficientamento della Rete ospedaliera dell'emergenza sanitaria). Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della Salute, previa intesa in Stato Regioni, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire: le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse e le modalità con cui le stesse Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

Inoltre si spiega che le risorse relative all'incremento di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati sono sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo-dipendenti, conseguenti all'accesso o trasferite da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.

10.0.6. Introduce l'articolo 10-bis (Utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia). La modalità di visita con strumenti di telemedicina soddisfa il criterio della constatazione diretta da parte del medico, ai fini del rilascio della certificazione di malattia. Le visite mediche del medico certificatore finalizzate a verificare lo stato di malattia di un lavoratore che si assenta dal proprio impiego possono essere effettuate anche in modalità di telemedicina.

Giovanni Rodriquez

05 marzo 2025
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