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Decreto liste d’attesa. Dal personale in pensione a 72 anni fino all’autonomia sugli specializzandi. Le inammissibilità
Niente da fare anche per la proposta Borghi per richiedere che l’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico avvenga solo dopo espresso libero, informato e inequivocabile consenso. Stop alla possibilità di rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'Aifa. Bocciata la proposta di un tavolo di confronto al ministero per l'emergenza-urgenza, così come la proposta per efficientare l'uso del Fondo per i farmaci innovativi
16 LUG -

Nella pomeriggio di ieri il lavoro della commissione Sanità del Senato sul decreto liste d'attesa è entrato nel vivo con le prime inammissibilità. Lungo l'elenco delle bocciature e dei ritiri tra le proposte della maggioranza.

A partire dalla richiesta di soppressione dell'articolo 2, in attesa dell'arrivo del nuovo emendamento del relatore che conterrà la nuova formula mediata con le Regioni. Niente da fare anche per le proposte Borghi: sia quella per l'abolizione dell'obbligo vaccinale contro morbillo, varicella, rosolia e parotite; che quella per richiedere che l’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico avvenga solo dopo espresso libero, informato e inequivocabile consenso.

Stop anche per la proposta fortemente osteggiata dai sindacati medici che permetteva il trattenimento in servizio fino a 72 anni dei docenti operanti nel Ssn. E ancora improponibile la possibilità per le Regioni che hanno ottenuto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, grazie alla nuova legge sull’autonomia differenziata, di procedere in via autonoma a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione.

Di seguito l'elenco delle proposte di maggioranza ritirate o bocciate per estraneità alla materia.

Emendamenti ritirati

2.1 Sopprimere l’articolo 2

3.47 Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, per i soggetti che dispongono di coperture derivanti dalla sanità integrativa mutualistica e contrattuale, nel rispetto delle classi di priorità, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, ove su richiesta del paziente, venga prenotata la prestazione nel sistema sanitario privato e mediante le prenotazioni effettuate dal paziente in regime privatistico, anche ove il regime privatistico sia rimborsato da Fondi sanitari, Fondi sanitari integrativi, enti casse e società di Mutuo soccorso. Tale richiesta verrà segnalata dalla direzione generale aziendale e verrà processata dal sistema sanitario privato».

4.0.12 Il Ministero della salute provvede all'attivazione di un monitoraggio specifico in ordine allo stato di implementazione delle reti di terapia del dolore e all'effettivo accreditamento delle reti medesime. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di conclusione del primo monitoraggio annuale, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono individuati i criteri e le modalità di riparto di una quota parte delle risorse previste dalla legge n. 38 del 2010, da destinare specificamente alla piena operatività delle reti di terapia del dolore, tenuto conto anche dei fabbisogni regionali, degli obiettivi di accreditamento stabiliti e delle risultanze del monitoraggio svolto.

5.0.12 L'Aifa è autorizzata a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.

6.0.5 Ai fini del potenziamento dell'offerta assistenziale in ottica di governo e riduzione delle liste di attesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenas, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono individuati modalità e criteri per l'istituzione di reti dermatologiche regionali basate sui principi della medicina di prossimità e della multidisciplinarietà.

Emendamenti improponibili per estraneità alla materia

2.0.1 (Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, è definito il nuovo sistema di regolazione contrattuale al fine di:

- prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

- prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alla Rete di medicina territoriale e al sistema di emergenza urgenza pre-ospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate;

- stabilire che l'esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio dell'autonomia differenziata ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per conto del Ministero della salute;

- introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali a un aumento della spesa fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni;

- prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori.

3.33 Il ministero della Salute adotta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita Agenas, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assitenzial regionali in ambito oncologico.

3.0.3 Le regioni individuano criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale.

3.0.7 Si modifica la legge Lorenzin puntando a far decadere l'obbligo, previsto per i minori tra i zero e i sedici anni, delle vaccinazioni:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.

La documentazione della vaccinazione non costituisce più requisito di accesso per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

3.0.8 L’alimentazione del Fse può avvenire solo dopo che l'assistito espresso libero, specifico, informato, inequivocabile consenso in relazione a singoli dati personali e categorie di dati personali.

4.14 Introduceva l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico.

4.20 Il fatto che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, così come previsto dal Dlgs 39/2013, non varrà per gli Irccs.

4.22 Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Ssn, può su richiesta dell'interessato essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età, per comprovate esigenze assistenziali e/o attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026

4.0.3 Le Regioni che hanno ottenuto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, grazie alla nuova legge sull’autonomia differenziata, potranno procedere in via autonoma, entro il 30 giugno, a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione.

4.0.5 Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le Regioni sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l'accordo negoziale.

4.0.6 In considerazione della carenza delle immatricolazioni nella specializzazione in emergenza urgenza, e della contestuale carenza dei medici di emergenza urgenza presso le aziende sanitarie e della necessità di contrastare il fenomeno dei medici gettonisti, istituire presso il ministero della Salute un tavolo di confronto, composto dal Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, e un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, competente ad adottare linee di indirizzo finalizzate a incrementare la disponibilità di medici nel settore dell'emergenza-urgenza, prevedendo idonee soluzioni di ordine economico e strutturale.

4.0.8 A decorrere dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l’innovatività.

4.0.17 L’inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità sanitaria può essere sanzionata per importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.

4.0.18 Viene istituita la Rete di medicina territoriale “Salute Globale” (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria. Ciascun medico del ruolo unico di assistenza primaria, in forma singola, associata o aggregata, è garante della continuità di cura dell'assistito secondo princìpi di prevenzione e di promozione della salute individuale e di cura appropriata.

La Rete è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva, inclusi la diagnosi precoce delle difficoltà cognitive del bambino e della depressione maggiore tra i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni, a sostegno delle famiglie e delle scuole, le azioni specifiche e gli interventi di prossimità rispetto ai nuovi bisogni e alle fragilità emergenti a supporto e tutela delle persone maggiormente a rischio.

5.0.12 L'Aifa è autorizzata a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.

7.0.2 Il trattamento economico di un Direttore generale di Asl o Ao non può essere inferiore a 180 mila euro annui.

7.0.3 I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologici) ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica ambulatoriale con un incarico a tempo indeterminato da ventinove a trentotto ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2024, sono inquadrati a domanda, nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (Ccnl dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997 n.365. AI medici veterinari specialisti convenzionati che matureranno i requisiti richiesti dal presente comma, entro il 31 dicembre 2024, è data la possibilità di presentare la domanda e con le stesse procedure di essere inquadrati entro il 30 giugno 2025.

7.0.4 Contenente misure per l’efficientamento del Fondo farmaci innovativi.

Giovanni Rodriquez

16 luglio 2024
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