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Ddl prestazioni sanitarie. Arriva il via libera dalla commissione Bilancio. Al via l’esame dell’aula al Senato. Dal Sistema nazionale di governo delle liste d’attesa alle nuove assunzioni fino alla telemedicina per i certificati di malattia. Ecco tutte le novità approvate
Viene introdotto un registro delle segnalazioni online per raccogliere dai cittadini disservizi e criticità, e si prevede una ridefinizione dei compiti dell’Osservatorio nazionale. Inserito un nuovo indicatore per misurare l’aderenza terapeutica nel monitoraggio dell’assistenza sanitaria, a testimonianza di una maggiore attenzione alla qualità dei percorsi di cura. Formalizzato l’uso della telemedicina per il rilascio dei certificati di malattia, equiparando la visita a distanza alla constatazione diretta. IL TESTO
09 APR -

La Commissione Bilancio del Senato ha finalmente dato via libera al ddl prestazioni sanitarie, il provvedimento collegato al decreto liste d'attesa e varato da Palazzo Chigi nel giugno 2024. L'esame da parte dell'Aula prenderà il via da oggi pomeriggio.

Tra le novità principali, l’istituzione del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla), che avrà il compito di coordinare le azioni nazionali, gestire l’equilibrio tra domanda e offerta e vigilare sull’appropriatezza delle prestazioni. Viene introdotto un registro delle segnalazioni online per raccogliere dai cittadini disservizi e criticità, e si prevede una ridefinizione dei compiti dell’Osservatorio nazionale.

In aggiunta, è stato inserito un nuovo indicatore per misurare l’aderenza terapeutica nel monitoraggio dell’assistenza sanitaria, a testimonianza di una maggiore attenzione alla qualità dei percorsi di cura. Il testo include un articolo dedicato alla tutela dei pazienti oncologici, stabilendo che il Ministero della Salute emani linee guida per uniformare i Pdta regionali. Viene anche formalizzato l’uso della telemedicina per il rilascio dei certificati di malattia, equiparando la visita a distanza alla constatazione diretta.

Per contrastare il ricorso al personale esterno (i cosiddetti “gettonisti”), si amplia la possibilità per il Ssn di assumere medici con contratti di collaborazione coordinata. Gli specialisti ambulatoriali interni potranno essere retribuiti fino a 100 euro lordi orari per prestazioni straordinarie, con uno stanziamento dedicato.

Previsto anche un piano assunzionale per potenziare i Dipartimenti di Salute Mentale: nel biennio 2025-2026 si inseriscono in organico psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi ed educatori.

Nasce la Scuola nazionale dell’alta amministrazione sanitaria (Snaas), che punta a formare i dirigenti del Ssn su efficienza organizzativa e qualità dei servizi. I corsi si svolgeranno presso le strutture ministeriali romane e saranno supportati da un team docente selezionato, senza costi per lo Stato oltre quelli previsti.

Il ddl prevede premi per le regioni che rispettano i tempi massimi di attesa, e obbliga le amministrazioni a legare almeno il 30% dell’indennità di risultato dei dirigenti sanitari al raggiungimento di tali obiettivi.

Previste, inoltre, la riorganizzazione della rete dei laboratori, l’introduzione di nuovi strumenti di telemedicina anche in ambito laboratoristico, e un fondo da 3 milioni di euro per incentivare la digitalizzazione degli studi medici. Infine, si riconosce l’accesso alle prestazioni degli Irccs anche ai cittadini residenti fuori regione nei territori con meno di 500mila abitanti, agevolando la mobilità sanitaria.

Di seguito la sintesi del provvedimento, articolo per articolo.

Articolo 1 (Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale)
Il medico, a cui competono in maniera esclusiva la diagnosi, la prognosi e la terapia, nei casi in cui prescrive prestazioni di specialistica ambulatoriale, deve attribuire, nel caso di prima visita o esame diagnostico, l’appropriata classe di priorità e, nel caso di primo accesso o di accessi successivi, indicare il quesito o il sospetto diagnostico. La prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Ssn avviene mediante le procedure della ricetta dematerializzata del Sistema tessera sanitaria, al fine di implementare il monitoraggio del sistema di erogazione delle prestazioni.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi­ gore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sentite le categorie rappresentative degli operatori sa­nitari interessati, si provvede alla definizione omogenea del quesito o sospetto diagnostico, anche al fine di attribuire un codice unico di classificazione internazionale delle malattie.

Le Regioni dovranno promuovere misure organizza­tive utili a consentire al medico specialista che ritenga necessari ulteriori accertamenti, al fine di completare le indagini relative al sospetto diagnostico, di prendere in carico l’assistito, direttamente o attraverso la struttura sanitaria nella quale opera, fino alla completa conclusione del percorso diagno­stico nonché, ove necessario, di implemen­tare il sistema dei percorsi diagnostici.

Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Mini­stro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Agenas, previa in­ tesa in sede di Conferenza Stato Regioni, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico.

Per l’erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale, è assegnata una tempistica specifica per ciascuna delle seguenti classi di priorità, come di seguito indicato:
a) classe urgente (classe U): entro settantadue ore dalla data della richiesta delle prestazioni;
b) classe breve attesa (classe B): entro dieci giorni dalla data della prenotazione;
c) classe differita (classe D): entro trenta giorni dalla data della prenotazione per le visite o sessanta giorni dalla data della prenotazione per gli accertamenti dia­gnostici;
d) classe programmabile (classe P): en­tro centoventi giorni dalla data della preno­tazione.

Le attuano ogni utile ini­ziativa per garantire ai propri assistiti l’effet­tiva erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e pri­vate accreditate, per assicurare il rispetto dei tempi di attesa, per monitorare i risultati raggiunti e vigilare sugli stessi nonché per prevedere, in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, idonee misure da adottare nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie anche in relazione ai com­piti agli stessi assegnati.

Le aziende sanitarie locali provvedono all’erogazione delle prestazioni di speciali­stica ambulatoriale nei confronti dei propri assistiti anche tramite l’offerta delle aziende ospedaliere, l’attivazione della diagnostica di primo livello presso gli studi di medicina generale nonché l’offerta degli erogatori pri­vati accreditati, previa stipula degli accordi contrattuali.

I direttori regionali della sanità, nel­ l’ambito dei compiti di pianificazione od or­ganizzazione dei servizi sanitari regionali, elaborano le direttive per la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l’analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specia­listica ambulatoriale proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta azien­dale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere elabo­rano i piani strategici annuali di cui al primo periodo e, ai fini della validazione, ne curano la trasmissione ai direttori regionali, cui compete la vigilanza sulla relativa ese­cuzione. L’attuazione dei piani strategici an­nuali elaborati e validati rileva ai fini della valutazione dell’attività dei direttori regionali della sa­nità e dei direttori generali.

Le aziende sanitarie locali e ospeda­liere nonché gli erogatori privati accreditati garantiscono l’utilizzo dello strumento del teleconsulto e degli altri strumenti di teleme­dicina.

Articolo 2 (Istituzione e funzionamento del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa)
Per garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei li­ velli essenziali di assistenza e a ridurre le li­ ste di attesa, presso il Ministero della salute è istituito il Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla), quale insieme delle strutture e degli strumenti per l’esercizio delle seguenti funzioni:

a) governare la domanda delle presta­zioni richieste, anche mediante la promo­zione del collegamento dei sistemi di preno­tazione con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni, implementando il Sistema nazionale per le linee guida (Snlg), tenendo conto del programma nazionale di buone pratiche clinico-assistenziali;
b) analizzare il fabbisogno delle presta­zioni attese nelle diverse regioni, mediante il Modello nazionale di classificazione e stra­tificazione della popolazione (MCS), svilup­pato nell’ambito del subinvestimento 1.3.2 della Missione 6 – Salute del Pnrr;
c) identificare e quantificare il sistema dell’offerta dei servizi sanitari necessario per garantire una risposta adeguata ai bisogni assistenziali dei cittadini nonché implemen­tare il livello di integrazione delle reti di of­ferta anche attraverso la piattaforma nazio­nale di telemedicina di cui alla Missione 6-Salute del Pnrr;
d) monitorare, avvalendosi dell’Agenas, il rispetto delle condizioni di offerta dei servizi sanitari e dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni nonché l’equi­librio tra offerta istituzionale e attività libero professionale intramuraria (Alpi), sulla base della piattaforma nazionale delle liste d’attesa;
e) integrare il modello di governance del Servizio sanitario nazionale basato sul nuovo sistema di garanzia (Nsg) per il mo­nitoraggio dell’assistenza sanitaria, con relativi in­dicatori riguardanti le liste di attesa;
f) definire, nell’ambito dell’adozione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), le linee di indirizzo rivolte alle re­gioni, dirette all’allineamento della do­manda di assistenza sanitaria, stabilendo standard nazionali di natura organizzativa, tecnologica e infrastrutturale, rilevanti anche per la revisione e l’aggiornamento degli standard assistenziali relativi all’assistenza ospedaliera e territoriale.

Il Singla è governato da una Cabina di regia, presieduta dal Ministro della salute, alla quale partecipano il capo di gabinetto del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato Regioni, il capo del Dipartimento della programmazione, dei di­spositivi medici, del farmaco e delle politi­ che in favore del Servizio sanitario nazio­nale, il capo del Dipartimento della preven­zione, della ricerca e delle emergenze sani­tarie, il direttore generale della programma­ zione e dell’edilizia sanitaria, il direttore ge­nerale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, il direttore responsabile dei sistemi informativi del Ministero della salute, il pre­sidente dell’Iss e il direttore dell’Agenas. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica af­frontata, i rappresentanti delle associazioni dei pazienti, delle federazioni e degli ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico[1]scientifiche, degli erogatori pubblici e pri­vati, delle assicurazioni e gli altri rappresen­tanti di interessi maggiormente rappresentativi. Per la partecipazione alle sedute della Cabina di regia non spettano compensi, get­toni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La Cabina di regia sovraintende all’e­laborazione del Pngla e vigila sull’attua­zione delle misure di cui alla presente legge, anche avvalendosi del supporto dell’Osserva­torio nazionale sulle liste di attesa.

Con decreto del Ministro della sa­lute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un indica­tore idoneo a misurare l’aderenza terapeutica.

Articolo 3 (Istituzione del registro delle segnalazioni e funzionalità dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa)
Presso il Ministero della salute è isti­tuito il registro delle segnalazioni, al quale accedono i cittadini, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ministero, per segnalare problematiche e disservizi in materia di erogazione di prestazioni sanitarie.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, al quale partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, i rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato Regioni e i rappresentati delle organizzazioni civiche di tutela della salute, e sono definite le modalità di raccolta e analisi delle segnalazioni pervenute e delle problematiche più rilevanti analizzate. Per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 4 (Disposizioni relative agli specialisti ambulatoriali interni)
Per garantire la completa attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli specialisti ambulatoriali interni, già in servi­zio a tempo indeterminato, su richiesta degli stessi.

Per le loro prestazioni, la tariffa oraria previ­sta dall’Accordo collettivo nazionale può essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, lad­dove inferiore. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di pre­stazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. A tal fine si provvede, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a va­lere sul livello del finanziamento del fabbi­sogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 5 (Disposizioni relative al conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica)
Si rende strutturale la possibilità di conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica per un massimo di 10 ore settimanali.

Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di trattenimento in servizio di personale docente a tempo pieno)
Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Servizio sanitario nazionale, può, su ri­chiesta dell’interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settan­taduesimo anno di età, non oltre il 31 di­ cembre 2026, per comprovate esigenze as­sistenziali ovvero attività di ricerca e for­mazione, ai fini delle quali il suddetto personale si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato. Il personale docente non può mantenere o assu­mere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Articolo 6 (Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario)
Al fine di ridurre le liste di attesa, di contrastare il fenomeno dei gettonisti, le Regioni possono reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria nonché delle professioni sanitarie attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7, comma 5-bis, del de­creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale redi­gono, entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione nella quale certificano i reclutamenti di personale effettuati. La dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata al collegio sin­dacale di ciascuna azienda o ente del Ssn e successivamente trasmessa al direttore regionale della sanità di riferimento, che provvede all’inoltro alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute, entro il 15 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. Le risorse relative all’ulteriore incre­mento sono prioritaria­mente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanita­rie private accreditate dotate di pronto soc­corso e inserite nella rete dell’emergenza-urgenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Al fine di adeguare la rete assistenziale alle esigenze derivanti dal Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e di facilitare la dimissione dei pazienti dai reparti per acuti presso le strutture di riabilitazione post-acu­zie nonché di ottimizzare la disponibilità dei posti letto nell’ambito dell’assistenza ospedaliera per acuti, le strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera di riabi­litazione post-acuzie della regione Lazio, e aventi un accordo contrattuale re­golarmente sottoscritto con la regione, pos­sono partecipare a una sperimentazione di durata annuale finalizzata all’aggiornamento delle tariffe.

Articolo 8 (Monitoraggio dei servizi erogati in farmacia)
Ai fini del monitoraggio, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata viene esteso anche ai servizi offerti nelle farmacie e agli integratori alimentari.

Articolo 8-bis (Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e misure per l’efficientamento della Rete ospedaliera dell’emergenza sanitaria)
Al fine di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è isti­tuito, nello stato di previsione del Mini­stero della salute, per l’anno 2025, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono desti­nate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automa­tizzata degli appuntamenti, la comunica­ zione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle presta­ zioni non comporta, in ogni caso, costi ag­giuntivi.

Le risorse destinate per le strutture sanitarie private accreditate prevista dalla legge di Bilancio 2025, sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate do­ tate di pronto soccorso o inserite nella rete dell’emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo dipendenti, conse­guenti all’accesso o al trasferimento da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.

Articolo 9 (Riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi­nanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono individuati criteri condivisi a livello nazionale per il raggiungimento in forma singola o associata, a pena di deca­denza dall’accreditamento con il Ssn, dei valori soglia di prestazioni, ai fini dell’adeguamento della rete delle strutture, favorendo il ri­corso a modelli di aggregazione anche con­trattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l’assetto del­ l’assistenza territoriale.

Presso gli erogatori di prestazioni laboratoristiche è consentito, con oneri a ca­rico degli utenti, lo svolgimento in teleme­dicina delle prestazioni per le quali sia stata rilasciata idonea autorizzazione all’esercizio in corso di validità. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità tecniche e orga­nizzative, in coerenza con le previsioni ge­nerali in materia di erogazione di servizi di telemedicina.

Articolo 10 (Misure premiali e valutazione degli obiettivi per la riduzione delle liste di attesa)
Le misure premiali riconosciute dalla legge n. 191/2009 vengono riconosciute alle Regioni che garanti­scono il rispetto dei tempi massimi di attesa per l’erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di as­sistenza.

Ai fini della valutazione e della verifica dell’attività dei direttori regionali della sa­nità nonché dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospe­daliere e degli altri enti del Servizio sanita­ rio nazionale, le regioni assegnano, nell’ambito dei si­stemi di valutazione previsti dai rispettivi or­dinamenti, specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa, integrando i relativi contratti individuali, ai fini del ri­conoscimento dell’indennità di risultato. Ai medesimi fini i direttori generali assegnano gli obiettivi di cui al primo periodo ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e ai direttori di struttura complessa, integrando i relativi contratti individuali. La quota del­ l’indennità di risultato condizionata al rag­giungimento del predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. Le verifiche del rispetto degli obiettivi sono effettuate, anche sulla base dei dati risultanti dal monitorag­gio del Ministero della salute, rispettiva­mente, dalla regione e dal direttore generale dei predetti enti ed aziende del Servizio sa­nitario nazionale.

L’impossibilità di conferire incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, non si applica alle aziende ospedaliere e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici.

Articolo 10-bis (Utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia)
La modalità di visita con strumenti di telemedicina soddisfa il criterio della constatazione diretta da parte del medico, ai fini del rilascio della certificazione di malattia. Le visite medi[1]che del medico certificatore finalizzate a verificare lo stato di malattia di un lavoratore che si assenta dal proprio impiego possono essere effettuate anche in modalità di telemedicina.

Articolo 11 (Disposizioni per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale)
Al fine di potenziare l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari da parte dei dipartimenti di salute mentale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, inclusi quelli che in­sistono sul territorio delle regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione rilasciata dalla competente direzione regio­nale della sanità, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato complessiva­mente:
a) nell’anno 2025, 44 unità di medici psichiatri, 36 unità di neuropsichiatri infan­tili, 34 unità di psicologi e 100 unità scelte tra educatori professionali, terapisti della ri­abilitazione psichiatrica, terapisti occupazio­nali e assistenti sociali;

b) nell’anno 2026, 7 unità di medici psichiatri, 6 unità di neuropsichiatri infantili, 6 unità di psicologi e 14 unità scelte tra educatori professionali, terapisti della riabili­tazione psichiatrica, terapisti occupazionali e assistenti sociali.

Articolo 12 (Istituzione della Scuola nazionale dell’alta amministrazione sanitaria)
Al fine di implementare la formazione e lo sviluppo professionale del management nel Servizio sanitario nazionale è istituita, a decorrere dall’anno 2025, presso il Ministero della salute, la Scuola nazionale dell’alta amministrazione sanitaria (Snaas). Viene autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Le attività amministrative della Snaas sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, che si avvale del personale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.

Articolo 12-bis (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)
Fino al 31 dicembre 2030, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 12-ter (Disposizioni per l’uniformità e la tempestività nell’accesso alle terapie per le persone affette da patologie rare)
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo e omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi dei farmaci orfani tramite un’unica procedura d’acquisto per l’intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate queste disposizioni attuative.

Articolo 12-quater (Disposizioni sull’accesso agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
Nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, dove siano presenti Irccs con bacino minimo di utenza superiore alla popolazione regionale, è permesso ai cittadini di altre regioni l’accesso alle relative prestazioni sanitarie di alta specialità, che sono riconosciute in sede compensativa della mobilità sanitaria interregionale secondo il riparto finanziario del Ssn, ferma la verifica in capo alle regioni sull’appropriatezza delle prestazioni erogate ai cittadini residenti.

Articolo 13 (Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali)
Si dispone una modifica all’articolo 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che disciplina i compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo che il Consiglio direttivo di ciascun Ordine approvi direttamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la tassa annuale per le spese di gestione, mentre attualmente al Consiglio spetta proporre tali atti all’approvazione dell’assemblea degli iscritti.

Viene inoltre aggiunta una ulteriore disposizione di garanzia con riguardo all’approvazione diretta dei predetti documenti da parte del menzionato Consiglio direttivo, stabilendo che contro i provvedimenti del Consiglio adottati con riferimento alle materie riguardanti i richiamati atti (bilancio preventivo, conto consuntivo e tassa annuale per le spese di gestione) viene ammesso ricorso all’assemblea degli iscritti e tale organo è chiamato a decidere in via definitiva.

Articolo 13-bis (Limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti sanitari delle amministrazioni centrali)
Si estende ai dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute una norma transitoria, relativa, nella versione finora vigente, ai dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché agli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia; in base a questa disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la suddetta data (riguardo a una nuova disciplina proposta per i suddetti docenti universitari, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 5-bis).

In secondo luogo, la novella prevede che, per il periodo successivo alla suddetta data del 31 dicembre 2025, per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e degli enti da esso vigilati si applichi il medesimo limite anagrafico massimo per il collocamento a riposo previsto, nella disciplina a regime, per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, limite pari a settanta anni.

Articolo 13-ter (Composizione dell’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia)
Si modifica la composizione dell’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia: il comma 1 elenca le singole modifiche, che riguardano il numero totale dei componenti, il numero dei componenti medici, il numero dei rappresentanti delle associazioni e delle fondazioni operanti in materia e infine, l’inserimento tra i componenti di rappresentanti delle società scientifiche di comprovata rilevanza e maggiormente rappresentative nella prevenzione, diagnosi e cura, preferibilmente in età pediatrica, delle due patologie; il comma 2 stabilisce che il Ministero della salute provvede all’integrazione della composizione dell’Osservatorio, sulla base delle modifiche previste dal comma 1, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13-quater (Modifiche all'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e presidi sanitari di prossimità)
Si consente transitoriamente - fino alla completa messa in esercizio degli ospedali di comunità e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 – di operare in deroga agli standard relativi al numero di posti letto relativi all'assistenza ospedaliera, in sede di applicazione di una disciplina posta dalla legge di bilancio 2025 in materia di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

Inoltre, dispone in ordine alle strutture sanitarie che svolgono attività di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento istituzionale con il Ssn, riconoscendo a tali strutture lo status di presidi sanitari di prossimità del Ssn e disciplinandone la partecipazione all'erogazione di prestazioni di prevenzione e di emergenza territoriale.

Articolo 13-quinquies (Conoscenze linguistiche per riconoscimento qualifiche professionali sanitarie)
Si dispone un’integrazione all’articolo 7, comma 1-septies del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206, in tema di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, aggiunge la categoria degli odontoiatri (accanto a quella dei medici) alle varie disposizioni del comma citato riguardanti le modalità di tale riconoscimento nella citata provincia.

Articolo 13 sexies (Norme in materia di professione di fisico)
Sostituisce la disciplina transitoria sui requisiti richiesti per l’iscrizione alle Sezioni A e B del settore “fisica” dell’Albo professionale dei chimici e dei fisici. Il comma 1 elenca i requisiti richiesti dalla nuova disciplina transitoria. Il comma 2 abroga la disposizione normativa recante la precedente disciplina.

Articolo 13-septies (Clausola di salvaguardia)
Si prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale.

Giovanni Rodriquez

09 aprile 2025
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