L'aula della Camera ha ieri approvato in prima lettura il provvedimento in esame che reca disposizioni concernenti il diritto alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche. Il testo passa ora all'esame del Senato.
La proposta riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Le suddette malattie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia.
Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (articolo 1, comma 1, secondo periodo). Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici,
economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente.
Il congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo). Decorso il suddetto periodo di congedo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile (articolo 1, comma 4).
Con riferimento al lavoro autonomo, lo stesso articolo 1, al comma 3 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, al posto dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017.
La proposta prevede inoltre per queste persone che, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, abbiano diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (articolo 2, comma 1).
Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale (articolo 2, comma 2).
Agli oneri derivanti dall'attuazione di questo articolo 2, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 2, comma 3).
Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche (articolo 3, comma 1).
La definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università, è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente proposta di legge (articolo 3, comma 2). Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 3, comma 3).
Si dispone, infine, che le suddette disposizioni sono applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.