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Liste d’attesa. CdM vara un decreto ed un disegno di legge. Dai vaccini ai test, fino alla telemedicina: ecco i nuovi servizi in farmacia
Arriva il Cup unico con tutte le prestazioni disponibili sia nel pubblico che nel privato convenzionato. Sarà poi creata una piattaforma di monitoraggio e un organismo di controllo per verificare il rispetto dei tempi di attesa. Visite anche di sera e nel weekend. Previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato. Ecco tutte le misure approvate dal Governo. Il Ministro: “Confido nella collaborazione di tutti per risolvere un problema a beneficio dei nostri cittadini”. BOZZA DL - BOZZA DDL
04 GIU -

Il consiglio dei Ministri ha oggi approvato due provvedimenti per il taglio delle liste di attesa: un decreto legge e un disegno di legge. Presenti anche diverse misure per il potenziamento della farmacia dei servizi che sono però confluite all'interno del disegno di legge. Per la loro piena operatività si dovranno dunque attendere i tempi degli esami parlamentari.

Secondo quanto previsto dalle bozze circolate negli ultimi giorni, e alla luce delle anticipazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci, nel testo si dovrebbe prevedere la possibilità di somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 12 anni, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne alla farmacia, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

Dovrebbe trovare spazio anche la PCR: il decreto introduce la possibilità “dell’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva”, oltre a “l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”.

Il decreto, composto da 7 articoli, è stato così come illustrato dallo stesso ministro Schillaci.

L'articolo 1 istituisce una piattaforma nazionale liste d’attesa presso Agenas. “Non esisteva un vero monitoraggio per prestazione e per regioni. Questa piattaforma è interoperabile per ogni regione”.

La Piattaforma persegue l’obiettivo di garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla:
- misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;
- disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;
- verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;
- modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;
- produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;
- attuazione decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
- appropriatezza nell’accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle Linee guida e suggerite nelle Buone pratiche clinico-assistenziali.

A fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l’Agenas potrà attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.

L'articolo 2 istituisce presso il ministero della Salute un organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria. L’Organismo ha il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime.

L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente amministrativo di livello generale e di quattro dirigenti amministrativi di livello non generale. A tali fini, è autorizzata la spesa di euro 461.736 per l’anno 2024 e di euro 923.472 a decorrere dall’anno 2025. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell’ambito della dotazione organica, appartenenti all’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

L'articolo 3 estende il Cup regionale e intra regionale anche alle strutture private accreditate. Il privato convenzionato dovrà mettere a disposizione in modo trasparente tutte prestazioni a cittadini. La piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti Cup territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali. L’implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP costituisce specifico elemento di valutazione, nell’ambito delle procedure di rilascio dell'accreditamento.

Gli appuntamenti presi saranno ricordati 48 prima ai cittadini con un servizio reminder per chiedere conferma o per eventuali modifiche o cancellazioni. In caso di assenza non comunicata né giustificata il cittadino potrebbe dover pagare la quota ordinaria di partecipazione al costo per la prestazione richiesta.

"Non sarà più accettabile che ci siano liste chiuse, si verificherà che all’interno delle singole Asl, così come i singoli professionisti, non facciano in intramoenia più prestazioni di quelle offerte per il Ssn. Abbiamo verificato che ci sono presidi che effettuano 9 Ecg in regime Ssn e 90 in intramoenia", ha spiegato Schillaci.

Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità previste dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale.

Il Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse destinate al recupero delle liste d'attesa nella legge di Bilancio 2024. Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenute con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 4 estende le visite diagnostiche e specialistiche anche al sabato e domenica, oltre ad ampliare la fascia oraria per l'erogazione delle prestazioni. I direttori regionali della sanità vigilano sull’attuazione di questa misura e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. In ogni azienda sanitaria e ospedaliera l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.

L'articolo 5 sancisce il superamento tetto spesa personale sanitario. Il tetto sarà portato dal 10 a 15% nel 2024 per le Regioni che ne faranno richiesta. Infine, sarà abrogato dal 1° gennaio 2025 in favore di una metodologia di calcolo del personale basata sul fabbisogno elaborata insieme ad Agenas.

A decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn.

L'articolo 6 riguarda il potenziamento offerta assistenziale per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale.

Infine, l'articolo 7 interviene sull'orario aggiuntivo straordinario per abbattere liste d’attesa. Si prevede per gli operatori sanitari una fiscalità per l'orario aggiuntivo con una tassazione al 15% indipendentemente da reddito percepito.

Questo invece il contenuto del disegno di legge approvato, composto da 15 articoli.

Con l'articolo 1 si attribuiscono classi di priorità agli esami alle quali corrisponderanno diverse tempistiche di erogazione della prestazione.

Queste le classi previste:
a) classe U (URGENTE): entro settantadue ore dalla richiesta di prestazione;
b) classe B (BREVE ATTESA): entro dieci giorni dalla prenotazione;
c) classe D (DIFFERITA): entro trenta giorni per le visite ovvero sessanta giorni per gli accertamenti diagnostici dalla prenotazione;
d) classe P (PROGRAMMABILE): entro centoventi giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.

L'articolo 2 istituisce presso il ministero della Salute il Sistema nazionale di governo liste d’attesa. Questo sarà governato da una cabina di regia presieduta dal Ministro della salute e alla quale partecipano il capo di gabinetto del Ministero della salute, due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il capo del dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, il capo del dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, il direttore generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria, il direttore generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, il direttore responsabile dei sistemi informativi del Ministero della salute, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e il direttore dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).

L'articolo 3 va incontro alle richieste delle associazioni di cittadini e prevede l’istituzione di un registro delle segnalazioni e funzionalità all’interno dell’osservatorio delle liste d’attesa. Verrà istituito anche questo presso il ministero della salute e i cittadini potranno qui segnalare problematiche di servizi in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie.

L'articolo 4 prevede di destinare alle contrattazione integrative risorse aggiuntive per riconoscere al personale sanitario un trattamento economico differenziato che tenga conto di diversi fattori tra i quali anche la specializzazione medica per la dirigenza, la tipologia di attività, la carenza di personale in talune branche specialistiche.

L'articolo 5 prevede che per il recupero delle liste d’attesa il Ssn si potrà avvalere di specialisti ambulatoriali interni già in servizio, i cosiddetti sumasti. La loro tariffa orario può essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, laddove inferiore.

L'articolo 6 riguarda il conferimento incarichi libero professionali a medici in formazione specialistica. Ora si potrà arrivare fino ad un massimo di 10 ore settimanali.

Con l'articolo 7, per contrastare il fenomeno dei gettonisti, le Regioni potranno reclutare personale con forme lavoro autonomo.

Con l'articolo 8 il limite di spesa acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati viene aumentato di 1 punto percentuale nel 2024 e di un ulteriore punto nel 2025 e 2026.

L'articolo 9 riguarda alcune tipologie di professionisti che operano all’interno dei policlinici universitari.

L'articolo 10 reca disposizioni per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia. Le farmacie potranno effettuare vaccinazioni; effettuare test per rilevare infezioni batteriche, in particolare per contrastare il fenomeno dell'antibioticoresistenza; e usare la telemedicina.

L'articolo 11 interviene in tema di riorganizzazione rete laboratori del Ssn. Si incide su strutture sanitarie private che si possono coinvolgere e in qualche modo federare per erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale anche loro usando la telemedicina.

L'articolo 12 contiene misure premiali e sanzionatorie. Questo riguarda Regioni, Direttori generali e amministrative delle aziende del Ssn, in relazione ai risultati che otterranno per il rispetto dei tempi delle liste d’attesa e per il loro recupero. Si punta ad inserire il rispetto tempi massimi di attesa delle prestazioni sanitarie nei Lea. Criteri in base ai quali poter attribuire fondi premiali alla Regioni.

L'articolo 13 potenzia i Dipartimenti di salute mentale con un investimento di 60 milioni in un triennio.

L'articolo 14 istituisce una scuola nazionale di alta formazione sanitaria.

L'articolo 15, infine, prevede che l'approvazione dei bilanci degli ordini professionali venga semplificata, soprattutto per quegli ordini che hanno grandi numeri di iscritti.

Il decreto, composto da 7 articoli, è stato così come illustrato dallo stesso ministro Schillaci.

L'articolo 1 istituisce una piattaforma nazionale liste d’attesa presso Agenas. “Non esisteva un vero monitoraggio per prestazione e per regioni. Questa piattaforma è interoperabile per ogni regione”.

La Piattaforma persegue l’obiettivo di garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla:
- misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;
- disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;
- verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;
- modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;
- produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;
- attuazione decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
- appropriatezza nell’accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle Linee guida e suggerite nelle Buone pratiche clinico-assistenziali.

A fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l’Agenas potrà attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.

L'articolo 2 istituisce presso il ministero della Salute un organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria. L’Organismo ha il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime.

L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente amministrativo di livello generale e di quattro dirigenti amministrativi di livello non generale. A tali fini, è autorizzata la spesa di euro 461.736 per l’anno 2024 e di euro 923.472 a decorrere dall’anno 2025. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell’ambito della dotazione organica, appartenenti all’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

L'articolo 3 estende il Cup regionale e intra regionale anche alle strutture private accreditate. Il privato convenzionato dovrà mettere a disposizione in modo trasparente tutte prestazioni a cittadini. La piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti Cup territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali. L’implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP costituisce specifico elemento di valutazione, nell’ambito delle procedure di rilascio dell'accreditamento.

Gli appuntamenti presi saranno ricordati 48 prima ai cittadini con un servizio reminder per chiedere conferma o per eventuali modifiche o cancellazioni. In caso di assenza non comunicata né giustificata il cittadino potrebbe dover pagare la quota ordinaria di partecipazione al costo per la prestazione richiesta.

"Non sarà più accettabile che ci siano liste chiuse, si verificherà che all’interno delle singole Asl, così come i singoli professionisti, non facciano in intramoenia più prestazioni di quelle offerte per il Ssn. Abbiamo verificato che ci sono presidi che effettuano 9 Ecg in regime Ssn e 90 in intramoenia", ha spiegato Schillaci.

Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità previste dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale.

Il Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse destinate al recupero delle liste d'attesa nella legge di Bilancio 2024. Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenute con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 4 estende le visite diagnostiche e specialistiche anche al sabato e domenica, oltre ad ampliare la fascia oraria per l'erogazione delle prestazioni. I direttori regionali della sanità vigilano sull’attuazione di questa misura e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. In ogni azienda sanitaria e ospedaliera l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.

L'articolo 5 sancisce il superamento tetto spesa personale sanitario. Il tetto sarà portato dal 10 a 15% nel 2024 per le Regioni che ne faranno richiesta. Infine, sarà abrogato dal 1° gennaio 2025 in favore di una metodologia di calcolo del personale basata sul fabbisogno elaborata insieme ad Agenas.

A decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn.

L'articolo 6 riguarda il potenziamento offerta assistenziale per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale.

Infine, l'articolo 7 interviene sull'orario aggiuntivo straordinario per abbattere liste d’attesa. Si prevede per gli operatori sanitari una fiscalità per l'orario aggiuntivo con una tassazione al 15% indipendentemente da reddito percepito.

Questo invece il contenuto del disegno di legge approvato, composto da 15 articoli.

Con l'articolo 1 si attribuiscono classi di priorità agli esami alle quali corrisponderanno diverse tempistiche di erogazione della prestazione.

Queste le classi previste:
a) classe U (URGENTE): entro settantadue ore dalla richiesta di prestazione;
b) classe B (BREVE ATTESA): entro dieci giorni dalla prenotazione;
c) classe D (DIFFERITA): entro trenta giorni per le visite ovvero sessanta giorni per gli accertamenti diagnostici dalla prenotazione;
d) classe P (PROGRAMMABILE): entro centoventi giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.

L'articolo 2 istituisce presso il ministero della Salute il Sistema nazionale di governo liste d’attesa. Questo sarà governato da una cabina di regia presieduta dal Ministro della salute e alla quale partecipano il capo di gabinetto del Ministero della salute, due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il capo del dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, il capo del dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, il direttore generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria, il direttore generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, il direttore responsabile dei sistemi informativi del Ministero della salute, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e il direttore dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).

L'articolo 3 va incontro alle richieste delle associazioni di cittadini e prevede l’istituzione di un registro delle segnalazioni e funzionalità all’interno dell’osservatorio delle liste d’attesa. Verrà istituito anche questo presso il ministero della salute e i cittadini potranno qui segnalare problematiche di servizi in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie.

L'articolo 4 prevede di destinare alle contrattazione integrative risorse aggiuntive per riconoscere al personale sanitario un trattamento economico differenziato che tenga conto di diversi fattori tra i quali anche la specializzazione medica per la dirigenza, la tipologia di attività, la carenza di personale in talune branche specialistiche.

L'articolo 5 prevede che per il recupero delle liste d’attesa il Ssn si potrà avvalere di specialisti ambulatoriali interni già in servizio, i cosiddetti sumasti. La loro tariffa orario può essere incrementata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, laddove inferiore.

L'articolo 6 riguarda il conferimento incarichi libero professionali a medici in formazione specialistica. Ora si potrà arrivare fino ad un massimo di 10 ore settimanali.

Con l'articolo 7, per contrastare il fenomeno dei gettonisti, le Regioni potranno reclutare personale con forme lavoro autonomo.

Con l'articolo 8 il limite di spesa acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati viene aumentato di 1 punto percentuale nel 2024 e di un ulteriore punto nel 2025 e 2026.

L'articolo 9 riguarda alcune tipologie di professionisti che operano all’interno dei policlinici universitari.

L'articolo 10 reca disposizioni per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia. Le farmacie potranno effettuare vaccinazioni; effettuare test per rilevare infezioni batteriche, in particolare per contrastare il fenomeno dell'antibioticoresistenza; e usare la telemedicina.

L'articolo 11 interviene in tema di riorganizzazione rete laboratori del Ssn. Si incide su strutture sanitarie private che si possono coinvolgere e in qualche modo federare per erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale anche loro usando la telemedicina.

L'articolo 12 contiene misure premiali e sanzionatorie. Questo riguarda Regioni, Direttori generali e amministrative delle aziende del Ssn, in relazione ai risultati che otterranno per il rispetto dei tempi delle liste d’attesa e per il loro recupero. Si punta ad inserire il rispetto tempi massimi di attesa delle prestazioni sanitarie nei Lea. Criteri in base ai quali poter attribuire fondi premiali alla Regioni.

L'articolo 13 potenzia i Dipartimenti di salute mentale con un investimento di 60 milioni in un triennio.

L'articolo 14 istituisce una scuola nazionale di alta formazione sanitaria.

L'articolo 15, infine, prevede che l'approvazione dei bilanci degli ordini professionali venga semplificata, soprattutto per quegli ordini che hanno grandi numeri di iscritti.

04 giugno 2024
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