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Coronavirus. “Premio ai i lavoratori dipendenti”: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle entrate per il calcolo del “bonus”
L’Agenzia, nel rammentare quanto disposto dall’art. 63 del DL Cura Italia, fa presente che il suddetto premio deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede nel mese di marzo e non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato la stessa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo. LA RISOLUZIONE
15 APR - L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 18/E del 9.4.2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di conteggio dei giorni lavorativi ai fini dell’attribuzione del “bonus” di 100 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020 e relativamente al calcolo dello stesso per i lavoratori in part time.

L’Agenzia, nel rammentare quanto disposto dall’art. 63 “Premio ai lavoratori dipendenti” del DL Cura Italia, fa presente che il suddetto premio deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede nel mese di marzo e non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato la stessa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell’importo dello stesso, in alternativa al criterio in precedenza indicato dall’Agenzia, basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal CCNL, ovvero da quello individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il “bonus” erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Con la suddetta risoluzione, l’Agenzia precisa che, indipendentemente dal fatto che ci si trovi di fronte ad un rapporto di lavoro full time o part time, il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto.

Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Infine con il documento in esame l’Agenzia fornisce alcune esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione della norma in questione.
15 aprile 2020
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