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Coronavirus. “Premio ai lavoratori dipendenti”. Istituzione codici tributo dell’Agenzia delle entrate 
L’Agenzia delle Entrate, per consentire il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta (e quindi dei datori di lavoro) del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che verrà corrisposto dal mese di aprile, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavori nel mese di marzo 2020, ha individuato in una risoluzione i codici tributo da inserire nei modelli F24 “ordinari” ed F24 EP “enti pubblici”.
03 APR - Arrivano le indicazioni operative in merito all’art. 63 del DL n. 18/2020 (“Cura Italia”), relativo alla previsione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che verrà corrisposto dal mese di aprile, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavori nel mese di marzo 2020.

Al riguardo, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, per consentire il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta (e quindi dei datori di lavoro) del suddetto premio di 100 euro, ha individuato, con la Risoluzione n. 17/E/2020 del 31.3.2020, i codici tributo da inserire nei modelli F24 “ordinari” ed F24 EP “enti pubblici”.

In particolare, per il recupero tramite F24 “ordinario” è stato istituito il codice tributo “1699”, mentre per quello tramite F24 EP “enti pubblici” è stato istituito il codice tributo “169E”. Tutti e due i codici riportano come denominazione: “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto- legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24 “ordinario”, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

In sede di compilazione del modello F24 EP “enti pubblici”, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

La risoluzione rammenta, infine, che ai fini del recupero in compensazione degli importi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.
03 aprile 2020
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