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Coronavirus. Estensione dell’operatività del Fondo Solidarietà per mutui prima casa
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del Fondo è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
31 MAR - Si fa seguito alle circolari federali nn. 12006 del 4 marzo 2020 e 12057 del 19 marzo u.s., per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo u.s., è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il cd. Fondo Gasparrini prevede che i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possano beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del Fondo è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio, per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
 
Peraltro, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Può beneficiare del Fondo anche chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi).

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria, che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
31 marzo 2020
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