Coronavirus. Dpcm 11 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell’emergenza
12 MAR - Con
DPCM 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 6/2020 per fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus, sono state disposte ulteriori misure di sicurezza valide sull’intero territorio nazionale, con efficacia dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020. Restano in vigore le disposizioni dei DPCM dell’8 e del 9 marzo u.s., per quanto compatibili con il decreto in esame.
Nel rinviare al contenuto del DPCM in oggetto e alle suddette circolari federali per una completa conoscenza di tutte le misure previste, si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- su tutto il tutto il territorio nazionale, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (quali ad esempio: farmacie, esercizi commerciali di cui al D.L. 223/2006, ipermercati, supermercati e negozi al dettagli di prodotti alimentari, edicole, tabaccai, articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, articoli igienico-sanitari, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni-ICT in esercizi specializzati, computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, carburanti), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- su tutto il tutto il territorio nazionale, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (quali ad esempio: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- su tutto il tutto il territorio nazionale, sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (quali ad esempio: parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (quali ad esempio: lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse);
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del citato DPCM 8 marzo 2020 (promozione della fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie) e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; ciascun Ordine territoriale, pertanto, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, applicherà tali disposizioni, in modo da ridurre le attività svolte in presenza esclusivamente a quelle ritenute indifferibili;
- è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Governo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel corso della diretta video di ieri sera sulle sopraindicate misure di contenimento del COVID-19, ha annunciato inoltre, la nomina di un Super-Commissario, che avrà ampi poteri di deroga e lavorerà per il potenziamento delle strutture sanitarie. Il Premier
Giuseppe Conte ha individuato in
Domenico Arcuri, attuale amministratore delegato di INVITALIA, la persona cui affidare tale delicato incarico.