Coronavirus. Nuovo Dpcm di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Farmacisti dovranno garantire il rispetto della distanza di sicurezza
09 MAR - Con
DPCM 8 marzo 2020 sono state previste ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con efficacia dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020. Il DPCM, superando la precedente delimitazione delle “zone rosse”, prevede specifiche misure di contenimento per l’area comprendente il territorio della Lombardia ed alcune province (14 in tutto) delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche, nonché misure applicabili sull’intero territorio nazionale.
Nel rinviare al contenuto del provvedimento per una completa conoscenza di tutte le misure previste, si evidenziano le seguenti:
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia con efficacia dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori sopra indicati, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; in merito, si evidenzia che gran parte delle restanti Regioni, in attuazione del potere di ordinanza confermato dall’art. 5 del DPCM, hanno emanato appositi provvedimenti prevedendo specifiche misure per i soggetti provenienti dai territori sottoposti a misure di contenimento, tra cui, l’obbligo di comunicare tale circostanza, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni e di osservare il divieto di spostamenti e viaggi.
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- è raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura obbligatoria nelle giornate festive e prefestive non è applicabile alle farmacie (i cui orari e turni restano disciplinati secondo i calendari fissati sulla base delle disposizioni regionali), parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori sono chiamati a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; in proposito, si rammenta - come indicato nel decalogo predisposto dalla Federazione (cfr circolare federale n. 12014 del 5.3.2020) - che le farmacie e parafarmacie devono garantire una distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco sia tra gli operatori al banco; pertanto, laddove le condizioni logistiche non lo permettano, al fine di assicurare lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, sarà necessario porre in essere ogni utile misura quale, ad esempio, modifica delle postazioni del banco ovvero la predisposizione di una linea di cortesia distanziata almeno un metro);
- ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione, comprese le Università, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie (tra cui ricadono quelli svolti dai farmacisti nell’ambito dei percorsi di specializzazione postuniversitari). Nell’ambito delle
- attività didattico-educative, al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 con efficacia dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto (3 aprile p.v.) ogni altra attività convegnistica o congressuale; in tal senso, è preclusa la possibilità di svolgere in presenza le riunioni dei Consigli Direttivi degli Ordini territoriali;
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali - diversi da quelli in cui si svolgono attività di ristorazione e bar - all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- sono sospese fino al 15 marzo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese quelle nelle Università, di corsi professionali, anche regionali, master, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie (tra cui ricadono quelli svolti dai farmacisti nell’ambito dei percorsi di specializzazione postuniversitari), a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria.
MISURE IGIENICO-SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Sempre con riguardo all’intero territorio nazionale, si applicano inoltre le seguenti misure:
- il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è raccomandato di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- negli uffici delle pubbliche amministrazioni sono esposti presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure igienico sanitarie di cui sopra;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie sopra riportate anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 (cfr circolare federale n. 11996 del 28.2.2020), sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle suddette comunicazioni alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità previste dal DPCM.
Monitoraggio delle misure
Il prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure previste dal DPCM e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. In proposito, si segnala che il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato una direttiva rivolta ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. La direttiva prevede indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”. I controlli avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.
La sanzione prevista dal decreto per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella comminata dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).