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Modalità alternative trasmissione promemoria cartaceo. Termine efficacia OCDPC 884/2022
In proposito, si ritiene che se il cittadino – qualora il medico non rispettasse la disciplina applicabile a partire del 1° gennaio 2025 – esibisse solo il numero di ricetta elettronica, e non il promemoria, unitamente al codice fiscale, il farmacista dovrà comunque assicurare l’evasione della ricetta, al fine garantire l’assistenza farmaceutica ed evitare disagi al paziente.
31 DIC -

Dal 1° gennaio 2025 cessa la vigenza degli articoli 2 e 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogata sino al 31 dicembre 2024 dall’art. 4, comma 6 del D.L. 198/2022 (Decreto “Milleproroghe” 2024).

Le predette disposizioni stabilivano modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica.

A partire dal 1° gennaio p.v., quindi, trova applicazione l’art. 3-bis del DM 2 novembre 2011, così come modificato dal DM 25 marzo 2020 (Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali), che prevede che il medico rilasci all'assistito il promemoria cartaceo o lo renda disponibile in formato digitale attraverso i seguenti canali:
- nel portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR;
- nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;
- tramite posta elettronica;
- tramite SMS.

Pertanto, sulla base della predetta disciplina, al medico è preclusa la comunicazione ovvero la trasmissione al paziente del solo numero di ricetta elettronica, come invece consentiva la citata Ordinanza della protezione civile, essendo tenuto a rendere disponibile il promemoria in formato cartaceo o digitale.

Inoltre, il cittadino non potrà più inoltrare alla farmacia gli estremi della ricetta, unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata, per mezzo di:
a) posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) sms o applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
c) comunicazione verbale.

In proposito, si ritiene che se il cittadino – qualora il medico non rispettasse la disciplina applicabile a partire del 1° gennaio 2025 – esibisse solo il numero di ricetta elettronica, e non il promemoria, unitamente al codice fiscale, il farmacista dovrà comunque assicurare l’evasione della ricetta, al fine garantire l’assistenza farmaceutica ed evitare disagi al paziente.

31 dicembre 2024
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