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Sentenza Consiglio di Stato su riperimetrazione confini sede farmaceutica
Il Consiglio di Stato ha statuito la legittimità della scelta di un Comune di riperimetrare i confini di una sede farmaceutica “esistita solo sulla carta per dieci anni”, al fine di consentirne l’apertura, laddove da un punto di vista demografico sussista uno squilibrio rispetto ad altra sede ed a fronte delle “difficoltà” nel reperire locali idonei all’apertura dell’esercizio nella zona di riferimento.
04 MAG -

Si informa che il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3665 del 12 aprile 2023, ha statuito la legittimità della scelta di un Comune di riperimetrare i confini di una sede farmaceutica “esistita solo sulla carta per dieci anni”, al fine di consentirne l’apertura, laddove da un punto di vista demografico sussista uno squilibrio rispetto ad altra sede ed a fronte delle “difficoltà” nel reperire locali idonei all’apertura dell’esercizio nella zona di riferimento.

In primo grado, il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso proposto dal titolare di farmacia concorrente che impugnava la delibera comunale di modifica dei confini delle sedi farmaceutiche, tra l’altro, sulla base dei seguenti motivi: “il criterio dei 3.300 abitanti è stato fissato dalla legge 27/2012 per individuare il numero di farmacie che possono essere aperte in un Comune, ma la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune, che deve individuare la zona tenendo conto di un’equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di mt. 200; questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato; nel caso in esame, vista la difficoltà di trovare un’idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL, si è proceduto ad una modifica della zona di riferimento per consentire finalmente l’apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni; non trattandosi di apertura di nuova sede, non erano necessari i pareri della ASL e
dell’Ordine dei farmacisti; e la scelta non appare irragionevole perché, laddove non fosse aperta la farmacia n. 4, i cittadini delle zone più periferiche rimarrebbero privi di una farmacia; è evidente che se fosse stato possibile aprire la sede nell'originaria zona di competenza quella fetta di popolazione avrebbe fruito di una farmacia più vicina, ma la realtà è che nonostante la sua istituzione la farmacia n. 4 non era mai stata aperta.”.

Il Consiglio di Stato, nel confermare l’iter logico giuridico seguito dal TAR, ha specificato che “la riperimetrazione aveva inteso consentire – finalmente, dopo sette anni dalla istituzione della sede ed in prossimità della scadenza della validità della graduatoria regionale – l’insediamento della farmacia nella sede n. 4, dopo che l’assegnataria originaria, nonostante avesse ottenuto diverse proroghe, aveva infine rinunciato ed anche il farmacista ad essa subentrato aveva incontrato difficoltà nel reperire locali idonei all’interno del perimetro originario. La riperimetrazione ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l'esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia della sede n. 4 - meno popolata e periferica, come riconosce anche parte appellante, rispetto alle altre sedi comunali - una collocazione concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva, in ragione della vicinanza e della comodità di accesso, rispetto all'utenza). In altri termini, l'ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, ed è stata individuata un'estensione dell'area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all'insediamento”.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha osservato come “Il risultato è stato comunque vantaggioso per la popolazione residente all'interno della zona di riferimento n. 4, in quanto avrebbe consentito di disporre di una farmacia più vicina di quanto accadeva in precedenza (anche se meno vicina di un'ipotetica collocazione all'interno perimetro originario).

Lo sviluppo della vicenda, peraltro, ha confermato la riscontrata difficoltà di insediamento della nuova sede, posto che “Il Comune ha infatti precisato che la sede n. 4 è (nuovamente) vacante dal 2018, dato che il nuovo assegnatario, dopo aver reperito i locali grazie alla modifica del perimetro, aveva poi preferito accettare l'assegnazione ottenuta in un'altra Regione”.

Sotto il profilo procedimentale il Consiglio di Stato ha considerato, in linea con quanto sostenuto dal Tar, che non trattandosi di apertura di nuova sede, non erano necessari i pareri della ASL e dell'Ordine dei farmacisti poiché “l'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito nella L. n. 27 del 2012, richiede l'adozione dei pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti competenti in caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non si riferisce alle mere variazioni del perimetro di una sede già istituita”.

Infine, l’eccezione dei ricorrenti sull’indeterminatezza della riperimetrazione è stata respinta poiché “la circostanza che non siano state esplicitate tutte le strade ricomprese nel perimetro non assume alcun rilievo, se si considera che ormai la funzione della perimetrazione è soltanto quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona”.

04 maggio 2023
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