31 DIC - In proposito, si ritiene che se il cittadino – qualora il medico non rispettasse la disciplina applicabile a partire del 1° gennaio 2025 – esibisse solo il numero di ricetta elettronica, e non il promemoria, unitamente al codice fiscale, il farmacista dovrà comunque assicurare l’evasione della ricetta, al fine garantire l’assistenza farmaceutica ed evitare disagi al paziente.
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