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Le farmacie sovrannumerarie non possono trasferirsi se istituite per le specifiche esigenze di una determinata zona
Il TAR dell’Emilia Romagna ha affermato che, in caso di presenza di sedi farmaceutiche istituite con il criterio topografico, la revisione della pianta organica deve, necessariamente, incontrare l’invalicabile limite del mantenimento della sede farmaceutica nella stessa zona nel caso in cui la sede farmaceutica sia una sede rurale che operi in una parte del territorio comunale che necessita (e giustifica) la presenza di una farmacia anche se questa, in base al mero criterio della popolazione, non potrebbe esservi istituita
12 GIU -

Dal momento in cui il D. Legge 1/2012 poi convertito con modifiche nella Legge 27/2012 ha attribuito la competenza ai Comuni per l’eventuale revisione della “pianta organica” delle farmacie, molte sono state le occasioni nelle quali l’Autorità Giudiziaria Amministrativa è stata interpellata per verificare la legittimità o meno dei provvedimenti assunti dai Comuni.

Un’ultima decisione del TAR dell’Emilia Romagna – Sezione I della Sezione Distaccata di Parma (n. 196/2023), ha affermato che, in caso di presenza di sedi farmaceutiche istituite con il criterio topografico, ai sensi dell’art. 104 del T.U.L.S. (RD 1265/193), la revisione della pianta organica deve, necessariamente, incontrare l’invalicabile limite del mantenimento della sede farmaceutica nella stessa zona nel caso, come quello in oggetto, in cui la sede farmaceutica sia una sede rurale destinata ad operare con specifico riferimento ad una parte del territorio comunale che, per le sue caratteristiche topografiche, necessita (e giustifica) la presenza di una farmacia anche se questa, in base al mero criterio della popolazione, non potrebbe essere ivi istituita.

Recita la decisione in parola, “La farmacia legittimata in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’art. 104 T.U.L.S., è difatti soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5607). Pertanto, così come non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale (Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2018, n. 5312), allo stesso modo essa non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3807; Id., 22 maggio 2019, n. 3334).” (TAR Calabria - Catanzaro, sentenza n. 1218/2021).

La sentenza, peraltro, evidenzia che a nulla possono valere eccezioni, quali quelle prospettate dai resistenti che facevano riferimento alla contestuale istituzione di un dispensario farmaceutico in vece della farmacia al tempo istituita atteso che: “il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, invero, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie…nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacie, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che – diversamente da quest’ultimo – risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2302/2019).

Un ulteriore rilievo è, poi, contenuto nella sentenza in parola in tema di farmacie sovrannumerarie ovvero di quelle sedi che, in seguito allo spopolamento di alcuni paesi, risultano appunto in sovrannumero rispetto al rapporto farmacie/abitanti ridotto a 3.300 con l’avvento della citata L. 27/2012.

Difatti, la sentenza de qua richiama la censura di parte ricorrente secondo la quale “il Comune di Lugagnano Val D’Arda ha istituito la II sede farmaceutica nel 1967, non sulla base del criterio demografico che - al tempo come anche oggi - non consente l’istituzione di due farmacie ma solo di una, bensì ed esclusivamente per le specifiche esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione residente in località Rustigazzo distante oltre 12 chilometri dalla farmacia della scrivente collocata nel centro del paese di Lugagnano Val D’Arda” e pertanto “il Comune di Lugagnano Val D’Arda, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, avrebbe dovuto considerare la mancanza del requisito (1/3.300 abitanti) necessario per l’istituzione di una seconda sede farmaceutica e avrebbe dovuto sopprimere la seconda sede farmaceutica stessa ove la stessa fosse stata istituita col criterio demografico”.

Nella fattispecie, come detto in precedenza, la sede farmaceutica non può essere soppressa in quanto “la sede in esubero in due casi: qualora la stessa sia aperta al pubblico e qualora questa sia destinata a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale (TAR Veneto, Sez. II, n. 4229/2004; CdS, V Sez. 24/6/2005). Detta previsione, tuttavia, ha un chiaro limite: quello, appunto, di continuare a consentire l’accesso ad un servizio pubblico essenziale qual è quello farmaceutico, alla popolazione residente nella località di riferimento. Conseguentemente, oggi, non sussistendo gli elementi che possano dar vita all’istituzione di una seconda sede farmaceutica con il principio demografico, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto rispettare, oltre, al vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri, anche il principio logico di non contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge (che ovviamente erano stati accertati al momento della istituzione della seconda farmacia).” e ciò in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza, “E’ intuitivo che, se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attuano provvedimenti che permettano il trasferimento di una delle due per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo della farmacia mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragione d’essere di due farmacie invece che una sola(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014 e n. 1142/2017).”.

Di talchè conclude la decisione del TAR emiliano: acclarata, dunque, la natura di farmacia rurale della farmacia n. 2 sita nella frazione di Rustigazzo, il Collegio rileva che da tale dato derivano evidenti conseguenze in merito alla possibilità di spostamento di tale sede nel senso prospettato da parte ricorrente, ossia che la stessa, istituita per precise esigenze derivanti dalla conformazione del territorio e dalla dislocazione della popolazione sullo stesso, non può venir meno al soddisfacimento di tali esigenze spostandosi in altra zona del territorio comunale che avrebbe diverse caratteristiche topografiche atteso che, in base al criterio della popolazione, sul territorio del Comune di Lugagnano Val D’Arda può essere presente una sola sede farmaceutica.

Tale conclusione è confermata da condivisibile giurisprudenza secondo cui “L’utilizzo del criterio “topografico” per l’istituzione della seconda farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri (invece degli ordinari 200);… A parte il vincolo della distanza (che in questo caso non viene direttamente in rilievo come tale) resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge (che ovviamente sono stati accertati al momento della istituzione della seconda farmacia). Tali presupposti si compendiano nell’espressione «particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità»: in buona sostanza, l’esistenza, nel territorio del Comune, di due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi. E’ intuitivo che se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014).

Ora la richiamata decisione sarà sicuramente sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato e sapremo, così, cosa ne penserà il Massimo Consesso Amministrativo.

Avv. Paolo Leopardi

12 giugno 2023
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