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Ricetta elettronica. Respinto ricorso parafarmacie, per il Tar Lazio: “Non c’è discriminazione nell’accesso al sistema”
Le parafarmacie hanno fatto ricorso al Tar Lazio contro il decreto del 1° dicembre 2022, in quanto il SAC, non avrebbe consentito loro l’accesso alle ricette miste, ossia quelle contenenti sia farmaci con obbligo di prescrizione medica non vendibili in parafarmacia che prodotti da banco di libera vendita, con la conseguenza di allontanare i pazienti da questi esercizi. Dal Tar sottolineano come alla luce delle modiche tecniche apportate dal Mef, il medico prescrittore "dal 18 gennaio 2023" non può più emettere ricette miste. LA SENTENZA
12 GIU -

Il Tar Lazio, II Sezione, con sentenza n. 9144 del 30 maggio 2023, ha respinto il ricorso avanzato da alcune Parafarmacie per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero della Salute, in data 1° dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il
Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del MEF renda disponibile alla parafarmacia le funzionalità per la visualizzazione e gestione della ricetta elettronica bianca (REB), recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica (SOP e/o OTC), senza consentire, invece, la visualizzazione della REB mista, contenente nello stesso documento sia l'indicazione di farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica sia quella di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione medica.

Tale giudizio – precisa la sentenza – “si innesta su di una serie di altri contenziosi -in qualche modo collegati al presente - ancora aperti tra le parti, concernenti sostanzialmente la medesima questione”.

Nel dettaglio, con apposita istanza del 23 maggio 2022 alcune parafarmacie - dopo aver costatato di essere state escluse dal circuito dalla REB collegate al STS - chiedevano al MEF e Ministero della Salute “di provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché fosse garantito loro l’accesso alla piattaforma telematica del Servizio del Sistema Tessera Sanitaria (STS) in modo da poter leggere le ricette bianche elettroniche (REB) mediante le quali i medici di base prescrivono farmaci e prodotti che possono essere acquistati dagli assistiti anche presso i loro esercizi commerciali, possibilità che ad oggi è loro preclusa”.

Successivamente, le predette parafarmacie adivano il TAR Lazio, Sez. II, che con sentenza del 2 novembre 2022 n. 14273, condannava le Amministrazioni intimante “a provvedere sull’istanza del 23 maggio 2022, precisandosi che con la predetta istanza veniva «chiesto di accedere al STS per leggere le REB al fine di poter vendere», tramite lo specifico "canale di vendita" della ricetta elettronica bianca - da cui, in quel momento, erano escluse le parafarmacie - i prodotti di competenza”.

Il Mef, di concerto con il Ministero della Salute, in ossequio alla sentenza n. 14273/2022, emanava il decreto 1° dicembre 2022 che, modificando il decreto del 30 dicembre 2020, abilitava le parafarmacie alla visualizzazione e gestione, tramite accesso al servizio del STS, delle REB contenenti esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica SOP e OTC.

Con ulteriore ricorso, alcune parafarmacie ricorrevano al Tar Lazio avverso il decreto del 1° dicembre 2022, in quanto il SAC, non avrebbe consentito a tali esercizi l’accesso alle ricette miste, con la conseguenza che “il paziente a cui sia stata erogata una REB mista, consapevole che la parafarmacia non sarà in grado di erogargli i farmaci SOP o OTC ivi prescritti oppure dopo aver vanamente tentato di acquistarli presso una parafarmacia, si recherà in farmacia, ove acquisterà sia i farmaci necessitanti di ricetta, sia i farmaci SOP ed OTC”.

Secondo le ricorrenti, “il sistema” era strutturato in modo da ledere il diritto alla salute del paziente ed ostacolava l’espletamento della funzione di farmacista poiché impediva “l’integrale conoscenza della terapia farmacologica cui è sottoposto l’assistito, affinché lo stesso possa svolgere al meglio la sua funzione di assistenza al momento di acquisto di farmaci SOP e OTC”.

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso avverso il D.M. 1° dicembre 2022 sulla base delle seguenti motivazioni. Innanzitutto, “ad avviso del Collegio, il regime introdotto dal d.m. 1° dicembre 2022 non viola l’art. 5 del d.l. n. 223/2006 poiché da questa disposizione non deriva alcun obbligo a carico dell’amministrazione di consentire alle parafarmacie la visualizzazione di REB c.d. miste contenenti farmaci che le stesse parafarmacie non possono dispensare. Ne consegue che il divieto di vendere farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione giustifica la limitazione tecnica nella visualizzazione
della REB c.d. miste contenenti anche tali farmaci, limitazione che quindi non costituisce nei confronti delle parafarmacie un ostacolo all’iniziativa economica o alla libera concorrenza (art. 41 Cost.)”.

Per le stesse ragioni “il d.m. 1° dicembre 2022 non limita l’esplicazione delle funzioni dei parafarmacisti che operano nelle parafarmacie (artt. artt. 8, 10 e 15, del Codice deontologico del Farmacista), né a maggior ragione lede il diritto alla salute degli assistiti (art. 32 Cost.), in quanto non può predicarsi la lesione di prerogative o funzioni che non si ha titolo ad esercitare poiché relative a farmaci di cui è preclusa la vendita”.

Il Collegio, anche alla luce delle argomentazioni del commissario ad acta nell’ambito del giudizio conclusosi con sent. 14273/2022, ha rilevato che, “alla luce delle modiche tecniche apportate dal MEF e da SOGEI al STN delle REB, il medico prescrittore "dal 18 gennaio 2023" non può più emettere REB c.d. miste, cosa che, in passato, poteva fare. Il medico laddove intende prescrivere farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica, è tenuto ad emettere due distinte REB in quanto è di fatto inibito compilare REB c.d. miste in linea con la disciplina recata dal d.m. 1° dicembre 2022. Di conseguenza, alla farmacia " 18 gennaio 2023" è di fatto preclusa la possibilità di visualizzare e gestire le REB c.d. miste, allineando così la propria posizione a quella della parafarmacia”.

La suddetta circostanza vale ad assicurare che i farmaci classificati senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) siano presenti su una ricetta dematerializzata utilizzabile liberamente, a scelta del paziente, sia in parafarmacia, sia in farmacia. In definitiva, per il Collegio, le modifiche tecniche apportate dal MEF e da SOGEI al STN delle REB, evidenziano “come il d.m. 1° dicembre 2022 rispetta ora, in concreto, la disciplina stabilita dal legislatore sulla vendita dei medicinali SOP e OTC, in quanto è oramai preclusa, fin dalla fase di emissione della ricetta bianca, la possibilità di mettere REB c.d. miste”.

Per il Tar, infine, non può ravvisarsi una disparità di trattamento con le farmacie in quanto “non essendo più possibile emettere ricette elettroniche c.d. miste, le farmacie non possono più accedere, a differenza del passato, al servizio di lettura delle REB contenenti farmaci con obbligo di prescrizione medica e senza obbligo di prescrizione medica”.

12 giugno 2023
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