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Contratto dirigenza medica e sanitaria 2019-2021. Al via le trattative: Aran convoca i sindacati il 2 febbraio. Ecco il testo dell’Atto d’indirizzo con tutte le novità
Lo comunica l’Agenzia che precisa come sia arrivato l’Atto d’indirizzo sbloccato dal Mef. Il contratto ricordiamo interessa circa 135 mila tra dirigenti medici e sanitari e vale circa 650 mln. Ecco tutte le novità del documento approvato da Regioni e Ministero dell'Economia. IL TESTO DELL'ATTO D'INDIRIZZO
17 GEN -

L'arrivo in Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, degli atti di indirizzo per il rinnovo dei Ccnl 2019-2021, rispettivamente dei dirigenti delle funzioni centrali e della dirigenza medica e sanitaria, prende ufficialmente il via la stagione delle trattative.

L’Aran ha convocato i sindacati dei medici per il prossimo 2 febbraio, alle ore 10.30, e i sindacati dei dirigenti delle funzioni centrali per il 7 febbraio, alle ore 11.

Il contratto della dirigenza funzioni centrali - ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici - riguarda 4.137 dirigenti e 2.009 professionisti. Quello dell’area sanità interessa 134.635 dirigenti, di cui circa 120mila medici.

Cosa prevede l’atto di indirizzo del contratto per la dirigenza medica e sanitaria approvato che riguarda 135 mila tra medici e dirigenti sanitari e ha un costo di 650 mln circa

L’Atto di indirizzo approvato parte dalla constatazione che “la contingente carenza di personale medico, soprattutto in alcuni ambiti specialistici quali a titolo esemplificativo quello dell’emergenza/urgenza, anestesiologico, radiologico, ostetricoginecologico, pediatrico, psichiatrico e altri, e il fenomeno delle dimissioni volontarie che sta assumendo anche nel contesto sanitario dimensioni significative, determina la necessità di interventi a livello economico e operativo, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi e limitare, per quanto possibile, le esternalizzazioni”.

Da qui “l’esigenza di incentivare l’ingresso nel SSN dei giovani e di trattenere/fidelizzare i professionisti che già vi operano, prevedendo sviluppi di carriera, ma anche modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare, in modo da attenuare l’uscita dal sistema pubblico dei professionisti verso l’ambito del lavoro privato e/o libero professionale”.

L’atto di indirizzo individua alcune linee di intervento per il sistema degli incarichi dirigenziali suggerendo “una rimodulazione del sistema degli incarichi, verificando in particolare, la possibilità, di “una rivalutazione della retribuzione di posizione correlata all’incarico professionale di base, anche al fine di renderla coerente con il sistema degli incarichi previsto nel Comparto sanità, al fine di valorizzare l’ingresso dei giovani e rendere maggiormente competitivo il lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale” e di una “armonizzazione dei valori massimi della retribuzione complessiva di posizione con il nuovo sistema degli incarichi, ivi inclusa quella relativa all’incarico di direttore di dipartimento, con esclusione, comunque, di maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del SSN”.

L’atto di indirizzo prevede poi che “particolare attenzione dovrà essere posta a quelle voci della retribuzione che valorizzano le condizioni di lavoro e al disagio che vanno considerate una priorità assoluta da garantire in un settore come quello della Sanità che opera con continuità, assicurando il servizio 365 giorni/anno e 24ore/giorno e che presenta un costante invecchiamento della risorsa umana impiegata e, quindi, un particolare aggravio di impegno”.

“A tal fine – si legge - sarà necessario rivedere il sistema dei compensi correlati alle condizioni di lavoro al fine di riconoscere prioritariamente il servizio prestato presso le sedi maggiormente disagiate, in particolare i servizi di emergenza/urgenza, le sedi periferiche, ecc.”.

Sull’orario di lavoro, l’atto prevede che sia omogeneizzata “la presenza in servizio sulle 24 ore per tutti i profili dirigenziali di cui al campo di applicazione del contratto”.

Inoltre, “al fine di contenere il fenomeno delle dimissioni dal servizio e del pensionamento anticipato”, si dovranno “prevedere strumenti diretti ad armonizzare le esigenze di vita e di lavoro, implementando le fattispecie e i contingenti di personale ammesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto, anche in considerazione dell’età anagrafica”.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive l’atto di indirizzo sottolinea che “il nuovo contratto dovrà puntualizzare modalità e limiti nell’applicazione dell’istituto, specie con riferimento agli ambiti con maggiore carenza di personale senza nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti rispetto a quelli derivanti dalla vigente disciplina contrattuale”.

Inoltre “per garantire la copertura dei turni di guardia con personale aziendale, evitando le esternalizzazioni, il contratto dovrà valutare la possibilità, di coinvolgere, in via residuale, nelle guardie notturne retribuite a tariffa anche ai dirigenti a rapporto non esclusivo”.

Il quadro economico del contratto
Le tavole seguenti mostrano la previsione degli oneri per il rinnovo contrattuale dei dirigenti dell’Area della Sanità.

Il contratto dovrà inoltre finalizzare le seguenti risorse:

- Risorse di cui all’art. 1, comma 293, della legge n. 234/2021 per l’istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, al personale della dirigenza medica operante nei servizi di pronto soccorso, nei limiti dell’importo annuo lordo di 27 milioni di euro;

- risorse destinate ai fondi per la contrattazione integrativa dall’art. 1, commi 435 e 435 bis della Legge 205 del 27 dicembre 2017 e ss.mm.ii, con modalità compatibili con il riparto delle stesse, per valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza dell’Area della sanità (dirigenti medici, veterinari, sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie questi ultimi limitatamente al comma 435 bis) a partire dall’annualità successiva alla sottoscrizione del contratto;

- risorse previste dall’art. 1, commi 526, 527 e 528 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 con modalità compatibili con il riparto delle stesse


Luciano Fassari

17 gennaio 2023
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