Cannabis light. Sospeso decreto che classifica il Cbd come stupefacente. “Chiesta nuova valutazione a Iss e Css”
"L'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità sono stati invitati a valutare se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa". Così la sottosegretaria Zampa rispondendo ieri in Commissione Affari Sociali all'interrogazione sul tema presentata da Sportiello (M5S).
30 OTT - Passo indietro che sospende il decreto con il quale, dal 30 ottobre, sarebbe potuto arrivare il colpo di grazia al mercato italiano dei fiori di canapa a basso contenuto di Thc. Dalla fine di ottobre, infatti, il Cbd, ossia principio attivo contenuto anche nella cosiddetta cannabis light, sarebbe potuto diventare ufficialmente una sostanza stupefacente. Nel mentre, "l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità sono stati invitati a valutare se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa".
Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria alla Salute,
Sandra Zampa, risopndendo in Commissione Affari Sociali all'
interrogazione sul tema presentata da
GIlda Sportiello (M5S).
DI seguito la risposta integrale della sottosegretaria Zampa:
"Come noto le infiorescenze di cannabis, da cui si estraggono sostanze farmacologicamente attive sotto sottoposte al controllo come stupefacenti e sono disciplinate dal DPR 309/90, in quanto incluse nella tabella II allegata al decreto citato.
È utile per la questione in esame ricordare la sentenza n. 30475 del 19 luglio 2019 della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui è reato commercializzare i derivati della cannabis come le infiorescenze a meno che non siano privi di efficacia drogante.
Tornando al merito di quanto sollevato con la interrogazione in oggetto, segnalo che, al fine della produzione di sostanze attive da impiegare per la produzione di medicinali, sia la coltivazione sia le attività di estrazione e impiego della predetta sostanza devono essere preventivamente autorizzate, su richiesta dei soggetti titolari di officine farmaceutiche. Il Ministero della salute sta perfezionando gli accordi previsti dalle norme vigenti, per autorizzare tali attività produttive.
Colgo l'occasione per ricordare, altresì, che, il Cannabidiolo di estrazione da infiorescenze di Cannabis è la sostanza attiva di un medicinale registrato dall'EMA (European Medicines Agency) e non un alimento e non è ancora stato autorizzato all'uso alimentare quale Novel food dall'EFSA (cfr. https://ec.europa.eu/food/safety/novelfood/catalogue/search/public/?even=home&seqfce=940&ascii=C).
Svolte queste premesse di carattere generale, comunico che il Ministero della salute ha intenzione di convocare un tavolo di lavoro per affrontare la materia di cui stiamo trattando, in maniera sistematica e complessiva.
Con specifico riguardo al decreto del 1° ottobre 2020, su richiesta dell'Ufficio di Gabinetto, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e il Consiglio superiore di sanità (CSS) sono stati invitati ad esprimersi, con una rivalutazione complessiva, sui pareri già resi per l'aggiornamento delle tabelle allegate al DPR 309/90, di cui al menzionato decreto del 1° ottobre 2020; in estrema sintesi è stato chiesto ai predetti organismi tecnici di valutare se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa.
Nelle more che si perfezioni la predetta rivalutazione, mediante i nuovi pareri dell'ISS e del CSS, il Ministro della salute, proprio ieri in data 28 ottobre c.a., ha firmato il decreto che sospende l'efficacia del più volte citato decreto del 1° ottobre 2020".
Gilda Sportiello (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della comunicazione contenuta nella risposta circa la scelta operata dal Ministro della salute di sospendere l'entrata in vigore del decreto ministeriale adottato il 1° ottobre 2020 e coglie l'occasione per ricordare che per l'Organizzazione mondiale della sanità il cannabidiolo non deve essere incluso nelle tabelle relative ai medicinali che possono essere utilizzati come sostanze stupefacenti. Auspica, pertanto, una revisione del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, ricordando che numerosi studi scientifici confermano che tale derivato dalla Cannabis non ha effetti psicotici e non dà dipendenza e segnalando che in paesi quali la Francia e la Germania è stato pertanto escluso dalle tabelle sopra richiamate. In conclusione, esprime l'auspicio che sia rivisto il contenuto del decreto ministeriale attualmente sospeso.