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Dengue. Ministero: “Nessun allarme ma dobbiamo impedire che arrivi in Italia”. E arriva nuova circolare per i controlli su navi, aerei e merci in arrivo da Paesi a rischio
Arrivano dalla Salute ulteriori precisazioni e chiarimenti rispetto alla circolare dello scorso febbraio in merito alle procedure di disinsettazione, i relativi certificati e tutta la documentazione necessaria. In merito alle merci, esse dovranno essere accompagnate da certificazioni che attestino l’avvenuta disinfestazione al momento della loro spedizione dalle aree affette. Vaia: “Attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese”. LA CIRCOLARECOS’È LA DENGUE
14 MAR -

“L’obiettivo primario è di impedire che il vettore della Dengue (Aedes aegypti) venga introdotto in Italia”. Recita così la nuova circolare del Ministero della Salute firmata dal Direttore generale della Prevenzione, Francesco Vaia per prevenire la diffusione anche nel nostro Paese che fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti rispetto alla circolare dello scorso febbraio.

“Le misure di vigilanza sanitaria – si legge - si applicano ai mezzi di trasporto ed alle merci che provengono dai Paesi in cui è presente l’Aedes aegypti, vettore maggiormente competente per la trasmissione della dengue, nonché dai Paesi dove il rischio di contrarre la patologia sia frequente e continuo, secondo quanto riportato dal Centre for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense (https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html), ed in ossequio a quanto previsto dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. (Cfr. Circolare del 14 febbraio 2024 - Allegato 1).

“In Italia non c’è alcun allarme Dengue, come ha già ribadito il Ministro Orazio Schillaci. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l’Aedes aegypti, maggiore responsabile della trasmissione della malattia Dengue, possa attecchire in Italia. A tal fine con questa circolare attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza o a rischio, secondo l’elenco delle agenzie sanitarie internazionali. I nostri operatori delle USMAF, attivi in porti e aeroporti, verificheranno che siano messe in campo adeguate azioni di profilassi quali ad esempio la disinsettazione e la disinfestazione e, ove necessario, le prescriveranno”.

Ecco cosa prevede la circolare:

Paesi e territori considerati “a rischio”

I Paesi e territori considerati a rischio sono individuati nei seguenti documenti:

- con riferimento al territorio UE, occorre rimandare al testo elaborato dal Centro Europeo di Controllo delle Malattie Infettive (ECDC), alla pagina “Aedes aegypti - current known distribution: October 2023”, di cui al link: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications- data/aedes-aegypti-current-known-distribution-october-2023;

- quanto al territorio extra UE, si rimanda all’analisi elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), “Countries and territories with current or previous zika virus transmission” (ultimo aggiornamento febbraio 2022) (Allegato 2); tale analisi risulta coerente con quanto evidenziato dal CDC statunitense, in merito al rischio di contrarre la dengue.

Sono pertanto da ritenere validi entrambi i documenti sopracitati, dell’ECDC e dell’OMS, per la segnalazione agli USMAF-SASN territorialmente competenti, in merito a mezzi ed a merci provenienti dai Paesi a rischio, oggetto di vigilanza sanitaria. Eventuali variazioni delle liste saranno comunicate a codesti Uffici USMAF-SASN dall’Ufficio 3 della scrivente Direzione

Vigilanza sugli aeromobili

Certificato di disinsettazione residua

Gli aeromobili che provengono direttamente o indirettamente con scali intermedi da Paesi o territori a rischio devono possedere un certificato di disinsettazione residua in ossequio a quanto previsto dal PNA 2020-2025 e dalla Circolare del Ministero della salute, del 25 marzo 2016, prot. 8202- 25/03/2016-DGPRE- P (Allegato 3), nella quale si ribadiva l’importanza della disinsettazione residua come metodologia primaria alla prevenzione dell’introduzione e della diffusione di insetti vettori.

Il certificato di disinsettazione residua, presentato dagli aeromobili, deve essere conforme a quanto previsto dall’Appendice 4 dell’Annex 9 della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile – ICAO, e della circolare EAL 10 del 21 settembre 2012 ed ha una validità di 8 settimane. Può considerarsi valido il certificato di disinsettazione residua, presentato dalle Compagnie aeree o dalle Società che per loro conto mettono in atto le misure di controllo degli infestanti, a condizione che sia stato redatto in conformità all’Appendice 4 dell’Annex 9 della Convenzione ICAO. Tale certificato deve recare in maniera chiara ed inequivocabile la designazione dell’Autorità o Società emettitrice, nome e cognome in lettere stampatello e firma leggibile del firmatario e sua affiliazione, nonché data di effettuazione e scadenza del trattamento.

Metodi e procedure di disinsettazione

I metodi e le procedure di disinsettazione devono essere conformi a quelli approvati dall’OMS e riportati nel documento “WHO aircraft disinsection methods and procedures, 2nd ed”, consultabile al seguente link: https://www.who.int/publications/i/item/9789240080317

Laddove un aeromobile, che abbia effettuato voli (diretti e indiretti, provenienti da Paesi e territori a rischio), in ambito di Aviazione Civile ovvero di Aviazione Generale, risulti sprovvisto di valida certificazione di disinsettazione residua, deve essere eccezionalmente sottoposto a disinsettazione pre-embarkation, pre-departure, pre-departure cargo holds, o on arrival (cabin o lower cargo holds), valida per singola tratta. Tale procedura deve essere riportata nella dichiarazione generale dell’aeromobile (Appendice 1 dell’Annex 9 di ICAO), con i dati identificativi dei dispositivi aerosol usati, conservando gli stessi a bordo (completamente o parzialmente usati), ai fini di un eventuale controllo dalle Autorità all’arrivo.

In tal caso, è compito di Codesti Uffici USMAF-SASN, all’arrivo in territorio italiano,

prescrivere:

- la disinsettazione residua con rilascio di certificazione valida da effettuare prima della partenza dell’aeromobile dall’Italia;

oppure

- la disinsettazione residua con rilascio di certificazione valida da effettuare prima di un rientro dell’aeromobile in territorio italiano nei 28 giorni successivi.

Il certificato di disinsettazione residua eventualmente rilasciato da Codesti Uffici USMAF- SASN deve essere registrato nel portale NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario). È pertanto necessario che le compagnie contattino gli USMAF-SASN per le informazioni utili e per ricevere l’opportuno supporto.

Si raccomanda alle Compagnie aeree e alle Società che gestiscono gli scali la massima collaborazione, al fine di segnalare agli Uffici USMAF-SASN la provenienza degli aeromobili, diretta o indiretta con scali intermedi, da Paesi e territori a rischio.

In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite, trattandosi di misure di sanità pubblica, la cui inosservanza rientra tra le fattispecie di cui all’articolo 650 del Codice penale, verrà effettuata una segnalazione agli Organi di controllo competenti

Vigilanza sulle imbarcazioni

In merito alle imbarcazioni di qualsiasi tipologia, comprese anche quelle da diporto, provenienti da Paesi extra UE si richiede che vengano presentati agli USMAF-SASN competenti per territorio:

- l’elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni da allegare alla richiesta di Libera Pratica Sanitaria (LPS);

- il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane) o, in alternativa, la dichiarazione a cura del comando nave (o dell'armatore, in caso di società dotate di più unità navali) in merito all’applicazione delle procedure, dettagliatamente descritte, volte al contenimento del vettore Aedes aegypti quali ad esempio: utilizzo di insetticidi spray (o altri presidi), repellenti, zanzariere, igienizzazione delle zone “sensibili” (quali stive, cambuse, cabine equipaggio o passeggeri), ed assenza di ristagni di acqua, specialmente in aree dell’imbarcazione non soggette a frequenti sanificazioni.

In merito alle imbarcazioni di qualsiasi tipologia - comprese quelle da diporto - provenienti da Paesi UE e che negli ultimi 28 giorni abbiano toccato/transitato in porti di Paesi e territori a rischio, si richiede:

- l’elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni;- la Dichiarazione Marittima di Sanità (MDH/DMS);

- il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane), oppure una dichiarazione a cura del comando nave (o dell'armatore, in caso di società dotate di più unità navali) in merito all’applicazione delle procedure, dettagliatamente descritte, volte al contenimento del vettore Aedes aegypti, quali ad esempio: utilizzo di insetticidi spray (o altri presidi), repellenti, zanzariere, igienizzazione delle zone "sensibili" quali stive, cambuse, cabine (equipaggio o passeggeri), ed assenza di ristagni di acqua specialmente in zone non soggette a frequenti sanificazioni.

In entrambi i casi, se ritenuto necessario, l’USMAF SASN competente può comunque prescrivere la misura di disinsettazione, sulla base di valutazioni epidemiologiche, della valutazione della dichiarazione esibita o in seguito ad ispezione.

Si raccomanda alle Società armatoriali di aggiornare i piani di disinfestazioni vigenti nelle proprie navi, prevedendo la disinsettazione in caso di transito e/o attracco in porti di Paesi e territori a rischio.

Vigilanza sulle merci

In merito alle merci che possono rappresentare un rischio per l’importazione di zanzare infette, (pneumatici usati, fiori recisi freschi e piante ornamentali che viaggiano in substrato acquatico, tronchi di legname esotico in cui possono persistere quantità di acqua anche minime, ma tuttavia in grado di permettere la sopravvivenza e la riproduzione di insetti, come da PNA 2020-2025), si sottolinea che devono essere accompagnate da certificazioni che attestino l’avvenuta disinfestazione al momento della loro spedizione dalle aree affette, oppure devono essere sottoposte, a cura e spese degli importatori, ad appropriati trattamenti di disinsettazione con insetticidi prima della loro nazionalizzazione.

14 marzo 2024
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