Dopo oltre un mese dal suo approdo in aula è arrivato oggi il via libera alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Il testo passa ora al Senato. I deputati M5S non hanno partecipato alla votazione finale lasciando l'Aula per protesta. Nemmeno quelli del Pd hanno partecipato alla votazione, ma sono rimasti nell'Emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato i deputati di maggioranza hanno urlato in coro "verità, verità".
Particolarmente contestata da parte delle opposizioni l'ennesima bocciatura della maggioranza delle proposte di modifica che puntavano ad includere anche l'operato delle Regioni nelle indagini.
Il testo si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità (tale inciso è stato aggiunto nel corso dell'esame referente).
Nel termine indicato la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta: sono ammesse relazioni di minoranza.
Ai sensi dell'articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati tenendo conto anche dei compiti assegnati alla Commissione. La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Per l'elezione dei due vicepresidenti, come per quella dei due segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
I compiti della Commissione sono definiti dall'articolo 3 e riguardano:
- la valutazione dell'efficacia ,della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione e l'impatto del Sars-CoV-2, e l'esame dei documenti, dei verbali, degli scenari di previsione e dei piani da esso eventualmente elaborati o sottoposti alla sua attenzione (lettere a e b);
- l'accertamento delle vicende relative al piano pandemico nazionale, del mancato aggiornamento del piano redatto nel 2006, della mancata attivazione di quello allora vigente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza il 3 gennaio 2020, e delle ragioni della sua mancata considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo e al suo mancato aggiornamento, nonché l'accertamento dell'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al Virus Sars-CoV-2;(lettere c, d, e, f);
- la verifica dei compiti (così modificato in sede referente) e la valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attività della task-force istituita presso il Ministero della salute il 22 gennaio 2020 incaricata di coordinare le iniziative in tema di Covid-19 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (lettera g);
- la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58° Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettere h ed i);
- l'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Oms (lettera l);
- la valutazione della tempestività ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell'emergenza pandemica (lettera m);
- la valutazione della tempestività e adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle dotazioni di esso, anche per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza (lettere n ed o);
- la verifica sull'esistenza di eventuali carenze o ritardi nell'approvvigionamento dei beni citati al punto precedente, individuandone cause e responsabilità (lettera p);
- l'indagine su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per la protezione dai contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale ella pandemia (lettera q);
- l'indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarità od illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento ed alla cura del Covid-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (lettera r);
- l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti, la realizzazione dell'applicazione "Immuni", la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'acquisto di banchi a rotelle da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare il distanziamento tra gli alunni (lettera s);
- la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia, del fondamento scientifico delle stesse anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta ed i risultati ottenuti da altri Stati europei, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettere t ed u);
- la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera v);
- la valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate dal Governo per la prevenzione e gestione dei contagi in ambito scolastico (lettera z);
- la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera aa);
- la verifica dell'efficacia, adeguatezza e congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo (lettera bb, così modificata in sede referente);
- la verifica dell'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria, case farmaceutiche (lettera cc);
- la verificare dell'efficacia e della corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili (lettera dd);
- l'indagine relativa agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto (lettera ee);
- la verifica degli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti Sars-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione Europea e dell'Ema precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti Sars-CoV-2 (lettera ff);
- la stima e la valutazione dell'incidenza, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni (così modificato in sede referente), che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per
Covid-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate (lettera gg).
L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applicano le previsioni della L. n. 124/2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).
L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo la possibilità per la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della legge, di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti relativi a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, nonché di atti e documenti custoditi da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni. Viene contestualmente previsto il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
Qualora gli atti e documenti di inchieste parlamentari attinenti al tema in esame siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta tale segreto non può essere opposto alla Commissione. Viene poi rimesso alla Commissione l'individuazione di atti e documenti per i quali deve essere mantenuto il segreto.
L'articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un più grave reato.
Infine, l'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. La Commissione può organizzare i propri lavori anche mediante uno o più comitati. Essa si riunisce normalmente in seduta pubblica, ma ha la facoltà di riunirsi in seduta segreta qualora lo ritenga opportuno. Può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
Per il funzionamento della Commissione, è stabilito un limite di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera. I Presidenti di Senato e Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento di spesa non superiore al 20 per cento di quella prevista, a seguito di richiesta del Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Viene infine previsto (con una disposizione aggiunta in sede referente) che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Giovanni Rodriquez