La Camera ha approvato questa mattina la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto Enti Pubblici. Il testo passa ora all'esame del Senato. Diverse le misure per la sanità presenti nel testo.
A partire dalle disposizioni riguardanti l'estensione fino alla fine del 2023 delle misure per il sistema sanitario regionale della Calabria. Si proroga inoltre, nuovamente, la durata delle Cts e Cpr di Aifa fino al prossimo 1° ottobre in attesa della messa a regime della riforma dell'Ente regolatorio. Si prevede poi la partecipazione degli specializzandi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario e viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole regioni di elevare, portandolo fino a 1.000 (invece che fino a 850) il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale.
Sospese fino al 30 giugno 2024 le sanzioni per chi non ha ottemperato l'obbligo di vaccinazione contro il Covid. Quanto al payback per i dispositivi medici, prorogato al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi. Previste infine misure per la stabilizzazione dei precari di Irccs e Izs.
Ecco nel dettaglio quanto previsto per la sanità.
Articolo 3
Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria. I commi 1 e 2, dell’articolo 3, prevedono l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).
Compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo. Il comma 3 dell’articolo 3 stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario.
Contabilità speciale dell’Unità vaccinale. L’articolo 3, al comma 4, conferma, a decorrere dal l° luglio 2023, la soppressione dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia (“Unità”, di seguito) e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell’Unità.
Proroga Commissioni consultive dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Il comma 5, dell’articolo 3, dispone l’ulteriore (quinta) proroga al 1° ottobre 2023 di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno.
Partecipazione degli specializzandi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario. Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, è volto a modificare la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l’ampliamento dell’ambito dei soggetti interessati, in relazione all’anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti.
In particolare, attraverso una modifica testuale apportata all’articolo 1, comma 547, della legge di bilancio 2019, si stabilisce che la disciplina
suddetta si applica agli specializzandi a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica (anziché a partire dal terzo anno, come attualmente previsto dal testo vigente.
Limiti massimi di assistiti per i medici di medicina generale. Il comma 5-ter dell’articolo 3, inserito durante l’esame referente, modificando l’articolo 36-bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 7330, proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole regioni o province autonome di elevare, portandolo fino a 1.000 (invece che fino a 850) il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.
Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il Covid. L’articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti.
Articolo 3-bis
Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici. L’articolo in epigrafe, introdotto in sede referente, prevede, al comma 1, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispostivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie). Per l’adozione delle anzidette modifiche è prevista un’apposita, peculiare procedura.
Al comma 2, in riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, si proroga al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi.
Articolo 3-ter
Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di Irccs pubblici e Izs. L’articolo 3-ter, introdotto durante l’esame referente, dispone norme per la disciplina relativa all’assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per la finalità di un rafforzamento strutturale di tali Istituti.
In particolare, il personale interessato deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica, potendo essere assunto nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse già stanziate e ancora disponibili per tale personale di ricerca ai sensi della citata legge di bilancio 2018. La norma inoltre dispone che, per gli anni del triennio 2023-2025, l’assunzione a tempo indeterminato possa avvenire in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Ssn e agli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia del personale di ricerca, come previsto dalle norme sul fabbisogno di personale sanitario e di attuazione della recente riforma degli Irccs prevista nel Pnrr. Condizione per l’assunzione nei ruoli a tempo indeterminato, peraltro, è il non aver ottenuto due valutazioni annuali negative in base alla normativa vigente.
Giovanni Rodriquez