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Maternità surrogata. Al via alla Camera esame proposta di FdI per renderla punibile anche se commessa all’estero
Per FdI la maternità surrogata rappresenta " un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche". Da qui, la proposta di colmare quel vuoto normativo lasciato dalla legge 40/2004 prevedendo la punibilità per questa pratica anche se commessa all'estero da cittadini italiani. Le pene prevedono la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro. IL TESTO
23 MAR -

"Le pratiche della surrogazione di maternità costituiscono un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche, che sono trattati alla stregua di merci. Nasce da queste considerazioni l'esigenza, sempre più avvertita in ambito nazionale e internazionale, di condannare la diffusione di tali pratiche".

Questa la premessa del disegno di legge di FdI sulla maternità surrogata, assegnato alla commissione Giustizia della Camera, che chiede di colmare quel vuoto normativo lasciato dalla legge 40/2004 circa la punibilità per questa pratica anche se commessa all'estero da cittadini italiani. Questo perché, si spiega nella relazione illustrativa, "non è più possibile lasciare i tribunali soli davanti alle problematiche che sempre più spesso si stanno determinando a causa del ricorso da parte di cittadini italiani a pratiche di surrogazione di maternità effettuate all’estero, e quanto sia opportuno che la normativa nazionale sanzioni simili pratiche, esattamente come sono sanzionate se commesse in Italia, con ciò ribadendo in modo chiaro la nostra contrarietà allo sfruttamento e alla commercializzazione di fatto di donne e di bambini".

Il testo, composto da un unico articolo, si limita infatti ad estendere le penne già previste dal comma 6, articolo 12 della legge 40/2004 "anche se
il fatto è commesso all’estero". Tali pene prevedono la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.

Dal punto di vista giuridico questa presa di posizione, si spiega sempre nella relazione illustrativa, si poggia su quanto previsto dall'articolo 7 del codice penale con il quale si "stabilisce espressamente la punibilità per taluni reati anche se commessi all’estero, prevedendo una riserva di legge in materia, in forza della quale la presente proposta di legge interviene proprio sulla legge n. 40 del 2004, introducendo la punibilità del reato anche quando lo stesso sia stato commesso in un Paese straniero".

Giovanni Rodriquez

23 marzo 2023
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