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Covid. Iva su strumenti per diagnostica in vitro e vaccini tornano a regime del 5 e 10%
Tornano soggetti all'aliquota del 5% gli acquisti, ad esempio, della “strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19”. Mentre sono soggetti ad aliquota Iva del 10% i vaccini contro il Covid, così come i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici. A comunicarlo una circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. LA CIRCOLARE
16 FEB -

L’Iva sui beni Covid per il 2023 torna lentamente verso il regime ordinario, con eliminazione delle esenzioni eccezionali e il rientro verso le aliquote del 5% e del 10%. Tra queste vengono ricompresi anche gli acquisti di strumentazione per diagnostica in vitro per Covid, nonché i vaccini. Gli aggiornamenti delle aliquote sono stati comunicati da una circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel dettaglio:
- sono soggette all’aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.

- È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’Iva ormai non più previsti.

- Sono soggetti all’aliquota Iva del 10% i "vaccini contro il COVID-19”, codice NC3002 4110, di cui all’allegato 3, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

16 febbraio 2023
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