Inviato alla Conferenza Stato Regioni ed ancora in attesa di calendarizzazione il decreto con il riparto di quella remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie, nel limite di 150 milioni di euro annui, per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn.
La misura, che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2023, era prevista dalla legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre. In sede di applicazione le Regioni dovranno monitorare con cadenza temporale periodica l’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva. Al fine di rispettare il limite di spesa fissato di 150 milioni annui, le Regioni dovranno riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori a quelle disponibili, dovranno procedere al recupero delle somme eccedenti secondo specifiche modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento.
Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn è dovuta un’ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn. Inoltre, alle farmacie rurali che godono dello scontro forfettario 1,5% è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn. Infine, alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto Ssn è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.
Giovanni Rodriquez