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Milleproroghe. Un emendamento della Lega propone il pensionamento a 72 anni per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale
Sembra avere buone possibilità di passare il vaglio del voto nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato l'articolato emendamento 4.0.10, a prima firma Massimiliano Romeo che, tra le altre cose, mira a rendere possibile fino al 31 dicembre 2026 il mantenimento in servizio fino a 72 anni dei dirigenti medici, del personale medico convenzionato, delle professioni sanitarie e dei docenti universitari di medicina e chirurgia
04 FEB -

Lo scorso giovedì le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato avevano respinto come "improponibile" l'emendamento 4.138 al decreto milleproroghe presentato Antonio De Poli (Cd’I-NM) con il quale si proponeva di mantenere in servizio i medici fino a 72 anni. Oggi sembra avere invece buone possibilità di passare il vaglio del voto in commissione il ben più articolato emendamento 4.0.10 presentato dalla Lega, a prima firma Massimiliano Romeo che, tra le altre cose, mira a rendere possibile fino al 31 dicembre 2026 il mantenimento in servizio fino a 72 anni dei dirigenti medici, personale medico, delle professioni sanitarie e dei docenti universitari di medicina e chirurgia.

La proposta di modifica proroga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per aziende ed enti del Ssn di assumere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di quei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi che, a partire dal terzo anno della specialistica, hanno superato le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, risultando iscritti nella graduatoria separata.

Si propone poi di estendere al 31 dicembre 2026 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Si aggiunge inoltre: “Il professionista che deve avere elevata conoscenza della lingua italiana in ragione della relazione clinico assistenziale con il paziente presenta all'Ordine competente la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio al fine del riconoscimento in deroga. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconosci- mento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi”.

E ancora, sempre fino al 31 dicembre 2026, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull’incompatibilità.

Tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate e a contratto operanti in regime di Servizio Sanitario nazionale “che si avvalgono delle misure di cui ai commi precedenti per corrispondere alla domanda di personale rendicontano trimestralmente alla Regione di competenza e al Ministero della Salute l'andamento del recupero percentuale dei tempi delle prestazioni assistenziali erogate mensilmente, al fine di rientrare nei tempi massimi di attesa previsti dalla normativa vigente in materia di liste di attesa, entro e non oltre il periodo di vigenza delle misure autorizzate dal presente articolo”.

Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale potrebbero presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantaduesimo anno di età.

La richiesta di trattenimento in servizio fino al settantaduesimo anno di età potrebbe infine essere esercitata anche “dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici”.

Giovanni Rodriquez

04 febbraio 2023
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