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Aggiornamento certificato generico per esportazione alimenti particolari, integratori ed alimenti per la prima infanzia
La circolare del ministero della Salute rimarca che l’esportazione degli alimenti in questione verso Paesi terzi è possibile anche senza la stipula di specifici accordi sanitari, purché vengano acquisite, per il tramite degli importatori, informazioni in merito alla possibilità di commercializzazione dei prodotti stessi nel Paese terzo ricevente.
01 AGO -

Facendo seguito alle precedenti circolari in materia, si segnala che il Ministero della Salute, con circolare n. 30766 del 24 luglio 2023, ha aggiornato il modello generico di certificato (v. allegato in calce alla circolare) per l’esportazione verso Paesi terzi (PT) “di integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci, alimenti a fini medici speciali (AFMS), formule per lattanti, formule di proseguimento e sostituti totali del pasto per il controllo del peso”.

La circolare rimarca che l’esportazione degli alimenti in questione verso Paesi terzi è possibile anche senza la stipula di specifici accordi sanitari, purché vengano acquisite, per il tramite degli importatori, informazioni in merito alla possibilità di commercializzazione dei prodotti stessi nel Paese terzo ricevente.

Gli operatori del settore, ai fini dell’acquisizione delle certificazioni sanitarie degli alimenti citati in oggetto prodotti nel territorio italiano, potranno rivolgersi alle aziende sanitarie locali che supervisionano le attività degli impianti.

Con riguardo alle specifiche del modello generico di certificato aggiornato, la circolare indica che:
a) la Parte 1 del certificato, concernente l’identificazione, l’origine e la destinazione della partita, è stata uniformata agli standard internazionali;
b) la Parte 2 del certificato riporta le garanzie generalmente sufficienti per consentire l’esportazione dei prodotti. Quest’ultima – precisa il documento - potrà essere modificata o integrata con le informazioni richieste dall’importatore o dall’autorità del Paese terzo di destinazione degli alimenti ed anche con la specifica, se del caso, dell’eventuale notifica al Ministero dell’alimento in questione e suo reperimento sul territorio italiano, quando applicabile (l’alimento dovrà essere uguale in composizione ed etichettatura a quello da esportare).

In assenza di certificati concordati è onere dell’esportatore raccogliere le informazioni sanitarie necessarie a far sì che la merce venga sdoganata nel Paese che importa.

Alla ASL è affidato il compito di valutare la sussistenza delle condizioni che consentono la sottoscrizione delle attestazioni sanitarie richieste. Per approfondimenti sulla tematica il documento rimanda alle Linee guida nazionali sulla certificazione disponibili al seguente link.

01 agosto 2023
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