L'Anac, con delibera n. 219 del 17 maggio 2023 (clicca qui), si è pronunciata sul c.d. divieto di pantouflage con riferimento all’assunzione in farmacia di una farmacista, ex dipendente di un’azienda sanitaria, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di componente della Commissione di vigilanza, ispezione e controllo svolgendo ispezioni anche nella farmacia in questione.
Si tratta del divieto di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Secondo l’Anac i dipendenti che esercitano funzioni ispettive sono da ricondurre nell’ambito di applicazione del suddetto divieto in quanto mediante
tale attività essi possono incidere in maniera determinante sulla decisione. Nel caso di specie la dottoressa aveva rilasciato due pareri favorevoli al
Comune, relativi alla richiesta avanzata dalla farmacia che avrebbe voluto assumere l’interessata, che hanno inciso in maniera determinate sul contenuto della decisione finale - ossia il provvedimento di autorizzazione per i lavori di ampliamento del laboratorio - decisione che appare essere una diretta conseguenza del parere reso.