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Ministero della Salute: ulteriori chiarimenti su gestione stupefacenti nel settore veterinario
Dal 27 settembre, l’utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) è obbligatorio: per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti, con l’esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A; per le richieste di approvvigionamento da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C; per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E. LA CIRCOLARE
18 NOV -

Si fa seguito alla circolare federale n. 13968 del 29.9.2022, per segnalare che il Ministero della Salute, con circolare 0027595-16/11/2022-DGSAF-MDS-P, anche in risposta ad alcuni quesiti posti dalla Federazione, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla gestione dei medicinali stupefacenti nel settore veterinario a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2022.

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Nel rinviare al contenuto della circolare ministeriale per una disamina delle indicazioni del Dicastero, si evidenzia quanto segue.

Il Dicastero ha chiarito che, dal 27 settembre u.s., l’utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) è obbligatorio:

- per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti, con l’esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A;

- per le richieste di approvvigionamento da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C (tali richieste vengono inviate in modalità elettronica, con lo stesso sistema REV, alla farmacia o al grossista e alla ASL competente per territorio, che accedono alle stesse inserendo numero della richiesta e PIN.);
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- per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.

L’obbligo di cui al comma 3, dell’art. 45, del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale il farmacista è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C, può ritenersi assolto all'atto della spedizione della ricetta dematerializzata. La prescrizione medico veterinaria dematerializzata, registrata a sistema, non potrà essere spedita più di una volta.

L’obbligo di conservazione della ricetta (spedita con la modalità di ricetta dematerializzata - REV), previsto dal comma 5, dell’art. 45, del D.P.R. n. 309/1990, per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto.

Per l’assolvimento degli adempimenti normativi relativi alla tenuta del registro stupefacenti è sufficiente l’annotazione del numero e della data della ricetta o della richiesta ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 309/1990 nella pagina del registro relativa allo scarico del farmaco dispensato (sezioni B e C), al fine di consentire un agevole recupero del documento dal sistema.

Il Ministero ha inoltre chiarito che, per quanto riguarda l’eventuale blocco temporaneo del sistema informativo, questo non impedisce la continuità di prescrizione dei medicinali veterinari né la loro dispensazione all’utente finale. Infatti, qualora risultasse impossibile accedere al sistema per cause di forza maggiore, si potrà in ogni caso utilizzare in alternativa le precedenti modalità operative cartacee, fermi restando gli obblighi di popolamento del sistema, per quanto di rispettiva competenza, al ripristino della corretta funzionalità del sistema, come descritto sia nel Manuale Operativo - versione 2.0 di aprile 2019 (punto 6.2) che nel Disciplinare tecnico, parte integrante del Decreto del Ministro della salute 31 maggio 2022 (punto 3.3), pubblicato nella homepage el sito https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/ .

Relativamente alle richieste di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 309/1990 (richieste di approvvigionamento da parte dei medici veterinari), il Dicastero ha chiarito che il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza (https://www.vetinfo.it) consente al soggetto autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in possesso di numero univoco di identificazione, di accreditarsi per accedere e immettere nel sistema i dati relativi all’evasione della richiesta di approvvigionamento dematerializzata.

Inoltre, in relazione a quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 23004-26/09/2022-DGSAF-MDS-P, il Ministero ha specificato che quando si parla di “integrazione dei due sistemi” il riferimento è al Sistema Informativo nazionale della farmacosorveglianza e alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC).

18 novembre 2022
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