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Linee guida per i servizi di telemedicina. Requisiti funzionali e livelli di servizio.
A tale sub-investimento è destinato 1 miliardo di euro per il finanziamento di progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina. In proposito si rammenta che, ai sensi del D.Lgs. 153/2009 e del DM 16 dicembre 2010, i servizi in telemedicina sono effettuabili anche in farmacia.
14 NOV -

Nell’ambito della Missione 6 Componente 1 (M6C1- Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale) del PNRR e dell'intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», il sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» ha l’obiettivo di promuovere e rendere strutturali nel SSN servizi e prestazioni di telemedicina, a supporto dei pazienti con malattie croniche.

A tale sub-investimento è destinato 1 miliardo di euro per il finanziamento di progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina.

Con Decreto 21 settembre 2022, in vigore dal 2 novembre u.s., sono state approvate le Linee guida che stabiliscono i requisiti funzionali e livelli di servizio per la progettazione dei servizi di telemedicina da parte delle regioni e province autonome, al fine di garantirne garantire l'omogeneità a livello nazionale.

Il documento, di natura sostanzialmente tecnica, è articolato in tre sezioni per garantire l'erogazione omogenea dei servizi sanitari in regime di telemedicina nei contesti regionali:

1. Requisiti funzionali dei servizi di telemedicina.
2. Requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina.
3. Competenze e formazione

In proposito si rammenta che, ai sensi del D.Lgs. 153/2009 e del DM 16 dicembre 2010, i servizi in telemedicina sono effettuabili anche in farmacia.

Inoltre, secondo le Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014 con apposita intesa ai sensi dell’art. 8, c. 6, l. 131/2003 (rep. atti 16/CSR) (vedi anche circolare federale n. 8748 del 3.3.2014), la telemedicina costituisce una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative dove il professionista della salute ed il paziente non si trovano nella stessa località. La telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico; concorre alla tutela della salute realizzando le finalità di prevenzione (secondaria), diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio dei pazienti. Pur non sostituendo la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, essa la integra per potenzialmente migliorarne efficacia, efficienza e appropriatezza (cfr. n. 2 del Documento).

14 novembre 2022
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