Con decreto 28 giugno 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.
La nuova lista, che sostituisce quella allegata al decreto 4 agosto 2021 (cfr. circolare federale n. 13348 del 26.11.2021), recepisce la lista elaborata dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore a livello internazionale dal 1° gennaio 2022.
Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte che non comportano tuttavia nuovi particolari adempimenti per il farmacista preparatore rispetto a quanto previsto dalla normativa antidoping in vigore (L. 376/2000 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati – cfr circolari federali n. 11549 del 29.5.2019; n. 11774 del 22.10.2019; n. 12714 del 23.12.2020; n. 13348 del 26.11.2021; 13407 del 23.12.2021).
Sostanza eliminata: Tetrizolina (S6)
Sostanze aggiunte: Osilodrostat (CYP11B1) (S1); Lonapegsomatropina, Somapacitan, Somatrogon (S2); 4-fluorometilfenidato, Etilfenidato, Idrafinil (fluorenolo), Metilnaftidato ((+)-metil-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetato) (S6); BPC-157 (S0)
NON sono considerati dopanti
Per la classe S5 drospirenone; pamabromo; somministrazione topica per uso oftalmico di inibitori dell’anidrasi carbonica (ad es. dorzolamide, brinzolamide); somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale; mannitolo per somministrazioni diverse da quella endovenosa.
Per la classe S6 clonidina; i derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina); epinefrina (adrenalina) per somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali.
Per la classe S8 cannabidiolo.
“Per la classe S9 glucocorticosteroidi per vie di somministrazione diverse da orale, inclusa oromucosale (es. buccale, gengivale, sublinguale), endovenosa, intramuscolare o rettale”
CLASSI VIETATE
somministrazione diverse da sublinguale), endovenosa,
− S0 Sostanze non approvate
− Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell’AIFA per un impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario è sempre proibita.
− S1 Agenti anabolizzanti (si rammenta che il Ministero della salute in data 1° giugno 2021 ha emanato 3 decreti che vietano la prescrizione magistrale di alcune sostanze (steroidi anabolizzanti androgeni; estratti di Citrus aurantium; metilrosanilinio cloruro – cfr circolare federale n. 13063 del 18.6.2021).
− S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche
− S3 Beta-2-agonisti
− S4 Modulatori ormonali e metabolici
− S5 Diuretici e agenti mascheranti
− S6 Stimolanti
− S7 Narcotici
− S8 Cannabis sativa, indica e derivati
− S9 Glucocorticosteroidi
− P1 Beta-bloccanti
Si rammenta che i preparati magistrali a base di sostanze vietate per doping richiedono RNR in conformità alla Tabella N. 5 della FU XII ed. ad eccezione dei principi attivi appartenenti alle classi S5 ed S6 per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) e di quelli appartenenti alla classe S9 per uso topico (cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare e orofaringeo) che richiedono RR.
I farmacisti sono tenuti a riportare in etichetta delle preparazioni magistrali contenenti sostanze appartenenti alle classi vietate la relativa frase di avvertenza:
− per le classi S5 e S6 per uso topico “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta”;
− per tutte le altre classi “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping”;
− per la classe S9 per uso topico non è richiesta alcuna frase di avvertenza.
I farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell’anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico (DM 24 ottobre 2006, modificato da DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019).