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Il 31 dicembre 2022 scade l’attuale triennio Ecm
Questo sarà il termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).
31 OTT -

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), per rammentare che il 31 dicembre 2022 si concluderà il presente triennio formativo, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).

In proposito, si segnala che per evidenziare a tutti i farmacisti l’imminente conclusione dell’attuale triennio 2020-2022 la Federazione ha ritenuto utile realizzare un banner informatico (già inserito sul sito internet federale e sulla rivista ufficiale, che potrà essere inserito anche nei rispettivi siti degli Ordini territoriali) di Alert con Countdown dei giorni restanti rispetto alla fine del presente triennio ECM.

Cliccando sul banner si è automaticamente re-indirizzati alla sezione del sito istituzionale dedicata al sistema ECM e contenente tutte le ulteriori informazioni in materia di aggiornamento professionale e sui corsi FAD della Federazione.

Tali eventi formativi gratuiti e senza sponsorizzazioni sono a disposizione di tutti i farmacisti sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.it e consentono di conseguire un numero di crediti adeguato al raggiungimento dell’obbligo formativo, così da poter ottenere dall’Ordine di appartenenza (ex art. 21, comma 1, lett. c), dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in materia ECM siglato il 2 febbraio 2017) la “Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale” (che può essere redatta utilizzando il fac-simile allegato IIIa del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario).

Si ricorda che, come sottolineato in numerose circolari federali, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti dell’obbligo formativo ECM e che anche il Codice deontologico del farmacista recepisce all’art. 11 tale vincolo, con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare.

Gli Ordini possono verificare la situazione formativa di tutti i propri iscritti, accedendo all’area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. con le credenziali fornite dal Consorzio stesso e recuperabili in qualsiasi momento attraverso la procedura on-line, ovvero inviando apposita richiesta all’indirizzo e-mail dedicato ordini@cogeaps.it e inserendo in copia conoscenza la mail della Federazione posta@fofi.it. All’interno di tale portale informatico cliccando sulla sezione “Info. Statistiche” è presente una funzione di download della posizione ECM di tutti gli iscritti all’Ordine negli ultimi trienni formativi, in corrispondenti database suddivisi per lettera alfabetica (i file generati sono con estensione “.csv” e vanno aperti e adeguatamente convertiti con il software excel).

Anche in considerazione di alcuni quesiti inviati alla Federazione da singoli farmacisti, si rammenta che esiste un naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e relativo transito dei dati nel database sul suddetto sito del CoGeAPS. Infatti, il Provider effettua la rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD (quindi, non dalla data nella quale il farmacista ha conseguito i crediti) e soltanto successivamente l’Age.Na.S. trasmette al citato sistema informatico del Consorzio il flusso dati con i crediti conseguiti (per ulteriori info si veda il punto 1. della circolare FOFI n. 13800 del 24.6.2022)

Si ricorda, inoltre, quanto evidenziato nella recente circolare federale n. 14016 del 21.10.2022 circa le conseguenze sull’efficacia della copertura assicurativa del mancato raggiungimento dell’obbligo formativo ECM e sullo svolgimento di attività professionale non saltuaria da parte di farmacisti ultrasettantenni in assenza di specifica comunicazione al CoGeAPS (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso).

Si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, in considerazione dell’evidente rilevanza delle questioni affrontate, dell’approssimarsi della scadenza del termine del presente triennio formativo ECM 2020-2022 e del citato potere/dovere di vigilanza in capo agli Ordini stessi.

31 ottobre 2022
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