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Esenzione automatica Ecm farmacisti ultrasettantenni
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deciso di introdurre un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età, per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
21 OTT -

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto segnalato con la circolare n. 13439 del 5 gennaio 2022, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 (si veda, in particolare, la disposizione di cui al punto 3.), ha deciso di introdurre un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età, per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Altrimenti, l’iscritto che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione.

Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, infatti, vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione

della copertura assicurativa per responsabilità professionale (cfr. circolare n 10383 del 30.03.2017).

La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Il CoGeAPS ha predisposto una specifica Guida utente sull’esenzione pensionamento, nella quale sono illustrate le modalità di inserimento della rinuncia all’esenzione con relativa comunicazione di svolgimento di attività professionale. In proposito, si evidenzia che la ripresa dell’esercizio dell’attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023- 2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina” (si veda in proposito la circolare n. 13440 del 5.1.2022). Ne deriva che dal prossimo triennio formativo (che, come è noto, inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel presente triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale (verificabile in qualsiasi momento accedendo al citato sito del CoGeAPS).

In considerazione della rilevanza delle questioni affrontate, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell’intento di promuovere l’aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

Si ribadisce, infine, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sulla sopra indicata efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile.

21 ottobre 2022
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