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Tar Brescia su competenze farmacista
Il giudice amministrativo ha confermato la sanzione pecuniaria applicata dalla ATS Brescia ad alcuni farmacisti in relazione alla violazione dell'art. 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934 (TULS) per la dispensazione del medicinale "Omnitrope 10 mg/1,5 ml" in un dosaggio superiore a quanto previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).
21 OTT -

Si informa che il TAR Brescia, con sentenza n. 875 del 23 settembre 2022, ha confermato la sanzione pecuniaria applicata dalla ATS Brescia ad alcuni farmacisti in relazione alla violazione dell'art. 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934 (TULS) per la dispensazione del medicinale "Omnitrope 10 mg/1,5 ml" in un dosaggio superiore a quanto previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Il TAR, nel dirimere la controversia, da cui è scaturito anche un giudizio penale, innanzitutto ha osservato come la sentenza di assoluzione del Tribunale Ordinario non potesse assumere valore vincolante nel giudizio avente ad oggetto la sanzione amministrativa sia perché essa ha riguardato solo alcuni dei ricorrenti, sia perché i reati contestati ai farmacisti (falso e truffa), rispetto all'illecito amministrativo sanzionato dall’ATS (irregolare erogazione di medicinale), hanno un diverso elemento materiale e un diverso elemento soggettivo “posto che i primi sono sanzionati solo a titolo di dolo, il secondo anche di colpa”.

Per il TAR “non sono convincenti le tesi dei ricorrenti per cui al dottore farmacista non competerebbe né il controllo dei dosaggi dei medicinali di produzione industriale, né il sindacato delle scelte terapeutiche operate dal medico che ha sottoscritto la prescrizione”; piuttosto va evidenziato che “ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. n. 258/1991 rientra tra i compiti del farmacista la preparazione, il controllo, l’immagazzinamento e la distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; e che ai sensi dell’articolo 122 R.D. n. 1265/1934 la vendita al pubblico dei medicinali è permessa esclusivamente al farmacista”.

Inoltre, come esplicato dal Codice Deontologico del Farmacista “la dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psicofisica del paziente, e costituisce prerogativa esclusiva del farmacista, che ne assume la relativa responsabilità; - il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie 

farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, e collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica; - il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al contrasto dell’uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping”.

La sentenza, pertanto, ha rimarcato il principio secondo cui il farmacista “non esaurisce i propri compiti nella verifica della regolarità formale delle prescrizioni mediche esibite dagli utenti del servizio di erogazione dei farmaci, dovendo piuttosto collaborare con le proprie competenze esclusive affinché il predetto servizio sia svolto correttamente”.

Il TAR, sulla base delle predette argomentazioni, ha rigettato i ricorsi proposti dai farmacisti confermando la legittimità dei provvedimenti sanzionatori emessi dall’ATS di Brescia nei loro confronti.

21 ottobre 2022
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