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Vaccini Covid. Consulta: “Legittimo obbligo anche per amministrativi che lavorano nel Ssn in smart working”
La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale per gli amministrativi delle strutture sanitarie, anche se in lavoro agile, poiché esso rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che assume carattere variabile nel tempo potendo atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e potendo contemplare l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno. LA SENTENZA
23 OTT -

Con la sentenza 19 ottobre 2023, n. 186 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’ art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale che svolge a qualsiasi titolo (specie per gli amministrativi) la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, poiché l’adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) non è irragionevole e sproporzionata.

Inoltre, la Corte ha affermato che la scelta per categorie effettuata in base all’appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell’attività professionale è compatibile con gli artt. 3 e 32 Cost. e ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate (in particolare per le ipotesi del c.d. lavoro agile) costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all’emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale.

È ritenuto, pertanto, legittimo l’obbligo vaccinale per gli amministrativi delle strutture sanitarie, anche se in lavoro agile, poiché esso rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che assume carattere variabile nel tempo potendo atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e potendo contemplare l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.

Il caso riguardava una dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia con qualifica di assistente amministrativo inquadrata nel livello C e addetta al servizio UOC risorse umane ufficio rilevazione presenze, la quale aveva esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in stabile diverso da quello dove è ubicato l’ospedale e di aver lavorato in cosiddetto smart working dal 20 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021. A seguito dell’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 la dipendente era stata sospesa dal servizio ai sensi del censurato art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, con conseguente sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

23 ottobre 2023
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